Quando si presenta il Fisco

2000

“Ho ricevuto dall’Agenzia delle entrate un avviso di accertamento, con relativa sanzione, per omessa dichiarazione dei redditi… Io però avevo affidato tutto al commercialista, gli ho pure consegnato il denaro per pagare le tasse! Cosa devo fare?” FG, provincia di PV

Risponde l’Avvocato Antonella Bonini dello Studio Associato Bonini – Liguoro
Pessime notizie per il nostro lettore: con ogni probabilità il suo commercialista è un truffatore, ma lui non andrà esente da conseguenze per la situazione verificatasi.
La prima cosa da fare in questo caso, se ancora il lettore non l’ha fatta, è scoprire che fine hanno fatto i soldi che ha consegnato al professionista per il pagamento dei tributi e se scopre che si sono volatilizzati – con ogni probabilità insieme al commercialista stesso – dovrà denunciare immediatamente quest’ultimo per truffa.
In ogni caso, gli uffici delle Entrate procederanno ora ad un accertamento induttivo della situazione contabile del lettore, al quale è consigliabile, in sede di contraddittorio, mostrare il massimo grado di collaboratività e consegnare tutta la documentazione che verrà in tale occasione richiesta e mi auguro vivamente, a tale proposito, che il lettore abbia a disposizione copia di tutta la documentazione contabile che egli è, in ogni caso, tenuto a conservare.
A seguito dell’accertamento induttivo, le Entrate stabiliranno i tributi da pagare: chiaro che a quel punto il pagamento dovrà essere tempestivo, per non incorrere in ulteriori sanzioni per il mancato pagamento dei tributi. È ben vero che l’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 472/1997, stabilisce che… il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi, ma non è questo il caso di specie: nel procedimento che riguarda il nostro lettore, il fisco è intervenuto prima che si verificasse un omesso versamento, ha infatti contestato l’omessa dichiarazione.
E, purtroppo, le sanzioni per l’omessa dichiarazione restano sicuramente accollate al nostro lettore, poiché in materia vige il principio della diligenza in vigilando: ovvero, l’obbligo, anche nel caso in cui si affidi ad un professionista la cura di tutta la contabilità, di accertarsi che il compito affidato sia svolto correttamente, facendosi consegnare ricevute di versamento, copia di tutte le scritture contabili correttamente tenute, ecc. ecc.
Non basta, infatti, fornire al fisco la prova di aver conferito ad un professionista l’incarico della tenuta delle scritture contabili e della presentazione della dichiarazione dei redditi, per tenere il contribuente al riparo dalle sanzioni eventualmente irrogate in seguito alla mancata osservanza del mandato.
Lo ha recentemente stabilito anche la Cassazione, nelle ordinanze n. 12472 e 12473 del 21 maggio 2010 nelle quali si legge che poiché ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa, il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.