Le istruzioni di Agea per ristrutturare e riconvertire i vigneti

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Con la circolare n. 3680/2020, Agea ha definito le modalità operative riguardanti la misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2020/2021.
Preliminarmente, la circolare evidenzia che le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura, comprese quelle inerenti la definizione dell’area o delle aree dell’intervento, la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, l’individuazione dei beneficiari, l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro, la superficie minima oggetto dell’intervento, le azioni ammissibili a finanziamento, il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore al periodo di validità dell’autorizzazione al reimpianto; e ancora, la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata; il limite massimo di contributo ammesso, le modifiche o limitazioni ai progetti approvati.
Possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. È escluso dalla misura anche l’utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori. Rientrano tra i beneficiari gli imprenditori agricoli singoli e associati; le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti; le cooperative agricole; le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; i consorzi di tutela autorizzati.
Le domande di aiuto sono presentate presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto. Se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna Regione, all’Organismo pagatore competente per tale Regione. La domanda di aiuto è presentata all’OP il 31 maggio di ogni anno. Tale termine rappresenta la data limite e gli OP, sentite le Regioni, hanno la facoltà di anticiparlo secondo le loro precipue necessità organizzative. La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione nonchè le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.
Le attività ammissibili sono la riconversione varietale, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. La ristrutturazione consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Le Regioni possono derogare ai predetti limiti.
La circolare detta anche le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente. Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l’accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi: l’indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria; l’indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall’infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; d) l’indicazione dell’esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento; e) i termini entro i quali effettuare l’estirpazione obbligatoria.

di Antonio Longo