Alcuni chiarimenti sulla normativa…

2505

19033

Il Decreto Legislativo 285 del 1992 indica chiaramente che le macchine agricole, siano esse trattrici agricole, rimorchi agricoli oppure macchine agricole operatrici trainate possono essere immatricolate all’ azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola, ovvero l’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero gli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola”. Sempre lo stesso Decreto precisa che Il veicolo viene immatricolato a nome di colui che si dichiara titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.”

Ciò significa che senza la cosiddetta “titolarietà”, ossia la dimostrazione che il soggetto interessato all’immatricolazione possegga i requisiti tali per immatricolare la macchina agricola, essendo quindi in possesso della relativa partita iva avente come oggetto la coltivazione del fondo, l’allevamento di bestiame oppure la silvicoltura, si vedrà rifiutata l’istanza dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Pertanto, ai lettori che hanno posto i vari quesiti è opportuno consigliare loro di procedere con l’apertura e l’attivazione di un’apposita partiva iva avente come oggetto l’attività agricola di coltivazione oppure di allevamento e procedere così all’immatricolazione oppure al trasferimento di proprietà della macchina agricola. Questa procedura non è ostativa per coloro che svolgono attività di lavoro dipendente in quanto non prevede entro certi limiti imposti dalla normativa fiscale l’obbligo di iscrizione alle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Pertanto la cosiddetta “partita iva agricola” è compatibile con attività lavorative in proprio oppure alle dipendenze di terzi.

Quanto all’appesantimento burocratico da molti invocato, si rimanda al rispetto del Decreto succitato, il quale essendo oltretutto del 1992 non ha mai trovato interpello presso i competenti uffici ministeriali affinché lo stesso articolo sia rivisto a favore di coloro che, pur essendo appassionati del settore agricolo, trovandosi a gestire tale incombenza, non possono vedersi soddisfatta la richiesta in assenza dei requisiti posti dalla Legge.

Per ulteriori informazioni inviate le vostre richieste all’Autore dell’articolo, consulente nel settore dei trasporti, all’indirizzo info@colomboconsulenze.it

Articolo di Enrico Colombo (Colombo Consulenze)