L’impiego degli autocarri nell’azienda agricola

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Per movimentare e trasportare materiali di diverso tipo con la massima efficienza, le aziende agricole e le imprese agromeccaniche si sono progressivamente dotate di autocarri.

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Gli autocarri sono mezzi che di per sé non appartengono alla vasta categoria delle macchine agricole. Al riguardo, il Codice della Strada prevede alcune disposizioni che devono essere rispettate, pena elevate sanzioni pecuniarie e il ritiro dei documenti di circolazione. I veicoli a motore si distinguono sostanzialmente tra le autovetture (categoria M), atte al trasporto di un numero ben preciso di persone sulla base dell’omologazione del tipo, e gli autocarri (categoria N) adibiti al trasporto di cose, che sono caratterizzati da una massa complessiva a pieno carico. Nell’ambito agricolo, sono di particolare interesse gli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o pari a 3.500 Kg (3,5 t); si tratta infatti dei mezzi più frequentemente impiegati, perché esenti da particolari divieti di transito (ad esempio proprio per limiti di massa), ma anche per non necessità di specifiche licenze per il trasporto di merci. Per la loro concezione e le finalità, gli autocarri sono veicoli che devono essere utilizzati per lo svolgimento di una attività per la quale si prevede il trasporto di cose, ossia di merce di diverso genere e natura, senza dover ricorrere a ditte o imprese esterne specializzate per il trasporto dei beni. Per questo motivo, la normativa per il trasporto di cose è regolamentata in modo tale da garantire una corretta interpretazione di tutte le disposizioni inerenti all’attività svolta dalla singola impresa, senza creare ulteriori complicazioni all’utente finale, che a tutti gli effetti è anche l’utilizzatore del veicolo. Poiché beni strumentali in dotazione all’azienda, gli autocarri per trasporto di merci godono di alcuni benefici fiscali; ad esempio, il costo di acquisto è imputabile a bilancio, così come gli oneri derivanti dal loro impiego, quali quelli per l’assicurazione, il combustibile, la manutenzione e le riparazioni, ecc. Per tale motivo, da tempo la legislazione si è arricchita di interpretazioni e chiarimenti volti a regolamentarne l’acquisto e l’impiego. A tale proposito, importante ad esempio il principio per il quale anche sugli autocarri possono essere trasportate delle persone, comunque nel limite di quanto stabilito in sede di omologazione (e quindi riportato sulla carta di circolazione), ma limitatamente allo status di addetti a vario titolo all’attività svolta dall’intestatario del mezzo. In altre parole, possono essere trasportati i lavoratori dell’azienda, ma individui estranei all’ambito lavorativo o comunque non riconducibili all’attività in questione. Se un organo di polizia (anche in giorno festivo) rileva un uso indebito dell’autocarro, può contestare la violazione dell’art. 82 del Codice delle strada (con sanzioni da 71 a 1.433 euro), con pena accessoria del ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (e da 6 mesi a un anno in caso di recidiva…). Fatta salva questa prescrizione, per i veicoli con massa complessiva inferiore a 3,5 t non sono stabilite particolari restrizioni sulla circolazione nei giorni festivi, potendo naturalmente dimostrare l’effettivo impiego per lo svolgimento della propria attività.

Anche i pick-up (se omologati come autocarri)

Anche i cosiddetti pick-up (cioè i veicoli fuoristrada dotati di cabina singola o doppia con piano di carico posteriore disponibile in diverse conformazioni) possono essere compresi tra gli autocarri, se omologati e immatricolati come tali, con tutte le facilitazioni (fiscali) e gli obblighi (di trasporto di cose) che ne conseguono. Proprio per questo motivo, più volte l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato diversi costruttori di questi pick-up poiché pubblicizzavano questi veicoli come adatti al tempo libero, con evidenti (e in tal caso indebiti) benefici sulla tassazione e sul godimento di un bene che in realtà dovrebbe essere un mero mezzo di lavoro (anche se va detto che spesso la dotazione di accessori è così ricca da far assimilare questi mezzi più alle autovetture che non ai classici autocarri).

È sufficiente la patente B, ma solo con piccoli rimorchi

Ulteriore motivo di interesse e praticità è la possibilità di condurre gli autocarri con massa complessiva fino a 3,5 t (a pieno carico) con la comune patente di categoria B, a differenza invece dei mezzi con massa complessiva superiore, che richiedono quella di tipo C. Per ampliarne le potenzialità e la versatilità, questi mezzi possono essere dotati di gancio di traino (sempre comunque da sottoporre a collaudo presso la locale Motorizzazione Civile, a seguito di visita e prova) per un rimorchio. La guida con la patente B è però in tal caso ammesso solo se il rimorchio non eccede i 750 kg complessivi; altrimenti, bisogna avere la patente B-E, che è specifica per il traino di rimorchi.

Trasporto in conto proprio o conto terzi

Se i beni trasportati sono pertinenti con lo svolgimento della propria attività (ad esempio per un’azienda agricola sementi, concimi, macchine e attrezzi di lavoro, ecc.) il trasporto è ammesso senza licenze e/o autorizzazioni, ma se il trasporto diventa contoterzi devono essere preparati i relativi documenti, oltre ad un’autorizzazione specifica che prevede che vengano rispettati i requisiti finanziari e giuridici. In pratica, è necessario presentare una fidejussione, o meglio garantire una sufficiente solidità economica dell’azienda che svolge questa attività, assicurando quindi che il lavoro venga svolto secondo le regole impartite alla categoria, anche nel rispetto degli altri operatori di settore. La licenza per il trasporto di merci in conto proprio o per conto di terzi viene rilasciata dalla Provincia in cui ha sede l’azienda che presenta la domanda, è oggetto di analisi da parte di una commissione appositamente costituita, specialmente nel caso di licenze per trasporto in conto terzi. Se l’autocarro ha una massa complessiva superiore a 3500 kg oppure il trasporto di merci supera la portata di 6000 kg, è necessaria una licenza particolare. Infatti, per portate significativamente elevate si configura a tutti gli effetti un’attività di autotrasporto di merci, che è regolamentata in modo specifico, ma che in modo del tutto evidente non rientra nel classico ambito del settore agricolo.

Trasporti speciali

I trasporti di carburante e combustibili, e più in generale delle cosiddette merci “pericolose” (quali ad esempio in agricoltura sono gli anticrittogamici, i fertilizzanti, ecc.) sono soggetti a prescrizioni specifiche, in relazione alla categoria di classificazione delle merci. Il caso più comune è quello dei carburanti, che devono essere trasportati in appositi contenitori approvati ed omologati, e che devono rispondere in relazione alla capienza e alle caratteristiche chimiche ai requisiti della normativa ADR, cioè l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. I serbatoi devono assicurare una tenuta perfetta del fluido contenuto, garantire il travaso senza alcuna dispersione nell’ambiente e un’installazione sicura sul pianale dei veicoli. Ogni serbatoio e il relativo gruppo erogatore sono soggetti a verifiche periodiche, atte a garantirne la funzionalità e l’efficienza; il tutto è comprovato da una specifica documentazione, che deve essere conservata dall’azienda agricola.

Articolo di Enrico Colombo, pubblicato su Macchine Agricole

Fonte foto: Krampe.