Nuove percentuali di compensazione IVA

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La legge  di Stabilità  2016 ha introdotto una serie di novità in materia di IVA nel settore agricolo. In particolare, prevedendo un aumento  delle  percentuali  di  compensazione per alcuni prodotti. Puntuale è giunta la circolare n. 19 dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di fornire gli opportuni chiarimenti  in  ordine  alle  novità  fiscali. La legge stabilisce, testualmente, che “Con  decreto  del  Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  2016  ai  sensi  dell’articolo 34,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  sono  innalzate  le  percentuali  di  compensazione  applicabili  a  taluni  prodotti del  settore  lattiero-caseario  in  misura  non  superiore  al  10  per  cento.  Con  lo stesso  decreto  e  con  le  medesime  modalità  sono  innalzate,  per  l’anno  2016,  le percentuali  di  compensazione  applicabili  agli  animali  vivi  della  specie  bovina  e suina  rispettivamente  in  misura  non  superiore  al  7,7  per  cento  e  all’8  per  cento. L’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo  non  può  comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.”In materia, si ricorda  che  la  normativa  europea,  in  particolare  l’articolo 296  della  Direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio  del  28  novembre  2006, riprendendo  quanto  già  previsto  dalla  VI  Direttiva,  consente  agli  Stati  membri  di prevedere  particolari  modalità  di  applicazione  dell’IVA  per  le  attività  agricole,  al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti. Nell’ordinamento italiano, in particolare, le disposizioni  contenute  nell’articolo  34  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633 prevedono  un  regime  speciale  IVA  per  l’agricoltura,  che,  in  presenza  dei  requisiti richiesti,  rappresenta  il  regime  naturale,  salvo  facoltà  di  optare  per  l’applicazione dell’imposta  secondo  le  regole  ordinarie.  Tale  regime,  oltre  ad  essere caratterizzato  dalla  semplificazione  degli  adempimenti,  detta  regole  particolari per la  detrazione dell’IVA.

Ciò premesso, con Decreto  emanato  lo scorso 26  gennaio,  in  attuazione  del comma  908  dell’articolo  unico  della  legge  di  Stabilita ‘ , si stabilisce che:   “Le  percentuali  di  compensazione  di  cui  all’articolo  34  del  decreto  n. 633  del  1972,  e  successive  modificazioni,  sono  stabilite  per  i  seguenti  prodotti  o gruppi  di  prodotti,  compresi  nel  n.  9)  della  tabella  A,  Parte  prima,  allegata  allo stesso decreto n.  633 del 1972, nella misura a  fianco di ciascuno  di essi indicata: a)  latte  fresco  non  concentrato  né  zuccherato  e  non  condizionato  per  la vendita  al  minuto,  esclusi  yogurt,  kephir,  latte  cagliato,  siero  di  latte,  latticello  (o latte battuto)  e altri tipi  di latte fermentati  o acidificati:  10 per cento;   b)  gli  altri  prodotti  compresi  nel  citato  n.  9),  escluso  il  latte  fresco  non concentrato  né  zuccherato,  destinato  al  consumo  alimentare,  confezionato  per  la vendita  al  minuto,  sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad  altri  trattamenti  previsti  da leggi sanitarie:  10  per  cento. Per  l’anno  2016  le  percentuali  di  compensazione  di  cui  all’articolo  34 del  decreto  n.  633  del  1972,  e  successive  modificazioni,  sono  stabilite  per  i seguenti  prodotti  o  gruppi  di  prodotti,  compresi  nel  n.  2)  della  tabella  A,  Parte prima,  allegata  allo  stesso  decreto  n.  633  del  1972,  nelle  diverse  misure  a  fianco di ciascuno  di essi  indicate: a)  animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli  animali  del  genere bufalo:7,65 per cento; b)  animali  vivi della specie suina:7,95 per  cento.”

Tale innalzamento  delle  percentuali  di  compensazione,  contenuto  nel Decreto,  tiene  conto,  quindi,  della  flessibilità  concessa  dal  legislatore  nel  comma 908  dell’articolo  unico  della  legge  di  Stabilità  2016. La circolare esplicativa chiarisce che, per  quanto  riguarda  l’efficacia  delle  nuove  disposizioni, l’articolo  2  del  Decreto  stabilisce  espressamente  che  l’innalzamento  delle percentuali di compensazione decorre dal 1°  gennaio 2016 e pertanto per  individuare  le  percentuali  di  compensazione applicabili, in  base  alle casistiche  di  operazioni  poste  in  essere  dalle  imprese  agricole,  si  rileva  quanto segue:  per  i  passaggi  dei  prodotti  agricoli  ed  ittici  compresi  nella  Tabella A,  Parte  I,  allegata  al  d.P.R.  n.  633  del  1972  da  Parte  dei  produttori  agricoli  soci, associati  o  Partecipanti  (che  applicano  il  regime  speciale), alle  cooperative  o  agli  altri  organismi  associativi,  il  momento  di  effettuazione coincide  con  quello  del  pagamento  del  prezzo  al  produttore  agricolo  associato. Alla luce di ciò,  anche  per  le  consegne  effettuate  nel  corso  dell’anno 2015,  con  pagamento  del  prezzo  dopo  il  1°  gennaio  2016,  troveranno applicazione  le  nuove  percentuali  di  compensazione  in  sede  di  liquidazione dell’imposta.

Nel  caso, invece,  di  cessioni  degli  stessi  prodotti  agricoli,  al  di  fuori  dei suddetti  passaggi  alle  cooperative  o  agli  altri  organismi  associativi,  il  momento impositivo  segue  le  regole  generali  dell’imposta,  ai  sensi  dell’articolo  6  del d.P.R.  n.  633  del  1972.  Di  conseguenza,  ai  fini  dell’individuazione  del  momento di  effettuazione  dell’operazione  e  quindi  della  misura  dell’aliquote  delle percentuali  di  compensazione  applicabili,  rileva  il  momento  della  consegna  o spedizione  dei  beni,  quando  la  fatturazione  è  immediata.  Nel  caso  di  fatturazione differita,  per  consegna  effettuata  con  documento  di  trasporto,  rileva  il  momento di  emissione  della  fattura,  atteso  che  l’imposta  viene  liquidata  facendo riferimento  al  mese  in  cui  la  fattura  viene  emessa.

Di Antonio Longo