Una legge-quadro per gli agriturismi

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In armonia con i programmi di sviluppo rurale intrapresi negli ultimi decenni a livello comunitario ed assecondando le tendenze manifestate dal mercato e dai gusti dei consumatori, in Italia il comparto dell’agriturismo è disciplinato dalla legge quadro n. 96 del 2 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”, provvedimento di riorganizzazione normativa che rappresenta una sorta di testo unico di riordino delle principali leggi settoriali esistenti in materia e che, in particolare, ha abrogato la legge n. 730 del 1985 che per oltre un ventennio ha regolamentato il settore.

Le finalità della legge – quadro

La nuova legge individua gli obiettivi che l’attività agrituristica persegue, ossia: tutela e valorizzazione delle risorse di ciascun territorio, favorire il mantenimento delle attività nelle aree rurali, incentivare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli, recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare, favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Definizione e caratteri dell’attività agrituristica

La legge quadro definisce attività agrituristiche “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. Sono due le parole chiave che individuano e definiscono i contorni dell’attività agrituristica: connessione e prevalenza. Approfondiamo sinteticamente il significato dei termini. Innanzitutto, le singole regioni sono chiamate ad individuare i criteri per individuare il rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola, con particolare riferimento al fattore “tempo” dedicato alla prima attività, in modo tale da evitare che l’agriturismo possa snaturare i caratteri specifici dell’attività agricola principale. Inoltre, con specifico riferimento al principio della prevalenza, le singole regioni hanno adottato apposite tabelle in grado di quantificare l’elemento tempo. In ogni caso, si considera prevalente l’attività agricola se quella di ricezione e somministrazione di alimenti e bevande riguardi complessivamente un numero non superiore a dieci ospiti o riservando servizi ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole di sosta.

Le specifiche attivitĂ  agrituristiche

Diverse le tipologie di servizi che le aziende agrituristiche possono proporre alla clientela. Innanzitutto, ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e somministrazione di pasti e bevande, prevalentemente prodotti propri o prodotti provenienti da aziende agricole della zona, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. Secondo il dettato normativo possono essere utilizzati per attività agrituristiche edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Inoltre, i gestori possono organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini (legge 27 luglio 1999, n. 268) ed organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.

Adempimenti burocratici

Per avviare un agriturismo necessita semplicemente la comunicazione di inizio dell’attivitĂ , il comune competente, in seguito ad accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attivitĂ  nell’ipotesi di carenze o irregolaritĂ  di poco conto mentre, nei casi piĂą “gravi”, può disporre l’immediata sospensione dell’attivitĂ  sino alla rimozione di quanto rilevato. L’attivitĂ  agrituristica può essere annuale o, previa comunicazione al comune, stagionale in periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Entro il 31 ottobre di ciascun anno i gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione con l’indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare  l’anno successivo.

Compiti delle regioni

A livello territoriale, ogni regione ha disciplinato con proprio atto normativo la materia  agriturismo. La legge statale prescrive una serie di attivitĂ  di competenza delle regioni. In particolare, le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attivitĂ  agrituristiche; dettare criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attivitĂ  agrituristica; definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivitĂ  agrituristiche rispetto alle attivitĂ  agricole che devono rimanere prevalenti, come detto con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attivitĂ . Inoltre, le regioni devono regolamentare la disciplina della somministrazione di pasti e di bevande, determinare i requisiti igienico – sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivitĂ  agrituristiche, le modalitĂ  per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attivitĂ  agrituristica, effettuare  attivitĂ  di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. Le regioni inviano annualmente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali una relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

A cura di Antonio Longo