L’opinione di …
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione Europea
Lettera al Dott. Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo Economico:
La nuova direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali adottata nel febbraio 2011(Direttiva 2011107/UE), impone l’obbligo alla pubblica amministrazione di pagare beni e servizi acquistati entro 30 giorni. Si tratta di disposizioni più rigorose rispetto alla precedente direttiva in materia, la 2000/35/EC, che lasciava alle parti la facoltà di fissare i termini di pagamento.
Sebbene la direttiva preveda il recepimento ad opera degli Stati Membri entro il 16 marzo 2013, ritengo che l’attuale contesto economico, di grave difficoltà per molte imprese, richieda misure più tempestive.
Ho quindi molto apprezzato gli sforzi realizzati dal Suo Governo per anticipare l’adozione del provvedimento nazionale di recepimento al 15 novembre 2012. L’entrata in vigore delle nuove norme, prevista per l’1 gennaio 2013, rappresenta una misura particolarmente opportuna.
A tale riguardo e al fine di evitare possibili equivoci, vorrei comunque attirare la Sua attenzione su alcune disposizioni introdotte dalla direttiva che, prima facie, non sono state trasposte correttamente nel decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
In primo luogo, la redazione attuale della deroga all’obbligo della pubblica amministrazione di pagare entro 30 giorni non è sufficientemente precisa, in quanto potrebbe far credere che il termine di pagamento possa essere in via generale pattuito liberamente tra le parti.
In realtà, il termine generale di 30 giorni può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni e solo nei casi tassativamente previsti dalla direttiva. L’indicazione nel decreto che i termini possono essere “raddoppiati” non sembra quindi conforme al dettato della direttiva. Occorrerebbe inoltre specificare nel decreto che il termine previsto si computa in giorni di calendario.
Quanto alla trasparenza che deve essere assicurata da parte degli Stati Membri, essa non si limita alla pubblicazione del tasso d’interesse legale di mora applicabile, come indicato nel decreto, ma si estende alla pubblicazione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo.
Inoltre, la direttiva non prevede soltanto le clausole contrattuali inique, come da decreto, ma anche “le prassi gravemente inique” e contro entrambe è sancito il diritto di azione in giudizio delle organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese.
Quanto alle procedure di recupero di crediti non contestati, la nuova direttiva prevede che gli Stati Membri assicurino che un titolo esecutivo possa essere ottenuto “anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall’importo del debito”, menzione che manca nel decreto di recepimento.
Infine vorrei chiarire che la direttiva si applica a tutte le transazioni commerciali tra imprese e tra pubblica amministrazione e imprese e che il suo campo di applicazione riguarda tutti i settori produttivi, senza eccezioni.
In occasione del recepimento della direttiva 2000/35/CE da parte dell’Italia vi furono alcuni dubbi interpretativi che portarono all’esclusione del settore edile dal campo di applicazione della stessa.
Per ovviare a tali dubbi, il legislatore europeo ha ora aggiunto nel preambolo della nuova direttiva un considerando che stabilisce che la nozione di fornitura di merci e di prestazione di servizi dietro corrispettivo include la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile .
L’esclusione del settore edile dal campo di applicazione della nuova direttiva così come gli altri rilievi di cui sopra rappresenterebbero serie lacune nel recepimento della direttiva contro i ritardi di pagamento, che mi preme segnalarLe in via preventiva.
I miei servizi sono naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. La prego di gradire, Signor Ministro, i miei migliori saluti.
*Leggi la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali