Quale IMU per gli imprenditori agricoli?

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Il Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, avvisa che sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) per quanto concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

Si deve ricordare che l’art.13, comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,  convertito,  con  modificazioni dalla  legge  22  dicembre  2011,  n. 214,  stabilisce che  restano ferme, ai fini IMU, le dichiarazioni già presentate in materia  di imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, mantenendo, pertanto, queste ultime la loro validità ai fini dell’obbligo IMU.

Tale vaglio di compatibilità è stato effettuato con il  D.  M.  30 ottobre 2012 di approvazione del modello  di dichiarazione IMU e  delle relative e precisamente  nei paragrafi 1.1 e 1.3 delle medesime istruzioni nei quali è stato ampiamente ribadito che “l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibile dal comune”.

Pertanto, l’elencazione dei casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui le dichiarazioni ICI non soddisfino tali requisiti ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento dei comuni.

Alla luce di tali considerazioni, se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’lMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge, vale a dire il moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art.  13 del D. L. n. 201 del 2011 e la cosiddetta franchigia di cui successivo comma 8-his.

È solo in quest’ottica che deve essere letta la precisazione contenuta nelle istruzioni al predetto paragrafo 1.3, nella parte in cui, relativamente ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), prevede che “Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto”. Si ribadisce che tale obbligo non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore, poiché, altrimenti,  si ripristinerebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutte le fattispecie per le quali è stato modificato il moltiplicatore che costituisce solo un parametro per la determinazione dell’imposta.

Queste stesse considerazioni valgono anche ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU gravante sulle società e per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, il quale richiama l’agevolazione prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa.

Si ricorda, che in virtù delle norme appena citate non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.