Produzione di energia elettrica… Attività agricola connessa?

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Negli ultimi anni si è notevolmente sviluppato il filone relativo alla produzione di energia elettrica sfruttando le fonti rinnovabili agroforestali. Un interessante segmento di mercato che coinvolge tante aziende italiane che operano nel settore primario. Ma tale attività rientra a pieno titolo tra le attività agricole, così come identificate e delineate dall’ordinamento giuridico? La risposta è sì. E vediamo perché.

La normativa di riferimento

La Legge Finanziaria del 2006, ossia la legge n. 266 del 2005, rappresenta la pietra miliare in materia. In particolare, il comma 423 dell’articolo 1 prevede che “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Il dettato normativo è chiaro e nitido: tra le attività agricole connesse rientra anche la produzione di energia elettrica, con tutto ciò che ne consegue in termini di agevolazioni, esenzioni, regime specifico dedicato al comparto primario. E’, quindi, necessario che le fonti siano ottenute prevalentemente dall’utilizzo del fondo, del bosco o dell’allevamento di bestiame curati dalla medesima azienda. Importanti effetti di tale previsione riguardano anche le costruzioni destinate alla produzione di energia elettrica: tali edifici vanno considerati, a tutti gli effetti, fabbricati rurali.

Nessuna tassazione aggiuntiva

In materia di energie rinnovabili si segnala, peraltro, la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate la quale sancisce che le attività di produzione e di vendita di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici e connessi all’agricoltura non comportano nessuna tassazione aggiuntiva. Ciò in quanto si tratta di attività produttive di reddito agrario. La circolare, inoltre, ricorda che sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola; mentre la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola, e non reddito d’impresa, nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: 1) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti; 2) il volume d’affari derivante dell’attività agricola, esclusa la produzione di energia fotovoltaica, deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW; detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; 3) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.