Per ogni attività la sua disciplina fiscale

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 228 del 28 luglio scorso, ha fornito una serie di chiarimenti relativi al regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. La risposta è stata sollecitata dall’istanza di interpello presentata da un imprenditore agricolo che ha rappresentato di svolgere attualmente attività esclusivamente su terreni ed immobili di proprietà quali la coltivazione della vite finalizzata alla produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve proprie, la coltivazione di olive finalizzata alla produzione di olio con utilizzo esclusivo di olive proprie, la coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri, il confezionamento e commercializzazione, occasionale ed accessoria, di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria (vino, olio, marmellata) che beni acquistati da terzi (ad esempio, biscotti, cioccolatini), la visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti. A tali attività, l’istante ha rappresentato di volere aggiungere, avendo ottenuto la preventiva abilitazione regionale, quella relativa alla fornitura di servizi didattico – formativi, ossia l’attività di fattoria didattica con carattere di accessorietà e di non prevalenza.

Un regime Iva speciale

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai profili Iva relativi alle attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, ha precisato che l’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede un regime Iva speciale per le cessioni di prodotti agricoli e ittici espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli, consistente nella detrazione forfetizzata dell’Iva assolta sugli acquisti. Nel caso di specie, l’istante può ritenersi produttore agricolo, esercitando attività agricola di coltivazione del fondo ed attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo.

Per quanto concerne l’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo la marmellata inclusa tra i prodotti elencati nella citata Tabella, ai fini Iva non è possibile applicare il regime speciale. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell’Iva sui corrispettivi con aliquota del 10%. Ai fini IRPEF, si ritiene che le attività di produzione e commercializzazione di vino, aceto, olio d’oliva e marmellata di cedro, ottenuti esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo debbano essere tassate su base catastale.

Confezionamento e commercializzazione di cesti regalo

Per quanto concerne l’attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi, la risposta rileva che la circolare n. 44/E del 12 maggio 2002 ha precisato che “Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’attività svolta dall’imprenditore agricolo che si limita a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi. Infatti, mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnicoeconomico dell’attività agricola, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Si ritiene, quindi, che per le cessioni di beni, acquistati in precedenza presso terzi, ed effettuate nello svolgimento di tale attività, quand’anche sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri, non si applichi il regime speciale Iva. Pertanto, si ritiene che, con riferimento all’attività di confezionamento e commercializzazione, occasionale ed accessoria, di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi, ai fini Iva debba essere applicato il regime dell’impresa mista”. Con riferimento, inoltre, all’attività di visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti si ritiene che si applichino le disposizioni fiscali proprie dell’attività agrituristica.

Fattorie Didattiche

Infine, essendo l’istante inserita nell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, nel presupposto che la stessa svolga prestazioni la cui natura didattico-educativa sia riconosciuta da programmi statali o regionali, può ritenersi che le prestazioni possano considerarsi esenti. Ne consegue, in tale ipotesi, l’applicabilità a tale attività del meccanismo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. In considerazione della compresenza in capo all’istante di attività soggette a regimi Iva diversi, l’Agenzia concorda con la soluzione proposta di separare anche tale tipo di attività, essendo necessario che l’istante tenga distinte contabilità per le prestazioni didattiche rese in esenzione e per quelle rese nell’ambito dei diversi regimi forfetari prima citati.

di Antonio Longo