Nuove sanzioni in materia di prodotti fitosanitari

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Giro di vite sull’immissione sul mercato e sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Entreranno, infatti, in vigore il prossimo 21 maggio le nuove norme previste dal Decreto Legislativo n. 69/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 maggio) e relative alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009, concernente l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 di attuazione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Vediamo, in dettaglio, quali sono le principali novità introdotte in materia.

 

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Premesso che il decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti, il provvedimento prevede una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, a carico di chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell’autorizzazione prescritta dal regolamento, o immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, o introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica e’ differente rispetto a quella autorizzata dall’autoritĂ  competente. Se il fatto è di particolare tenuitĂ  rispetto all’interesse tutelato, all’esiguitĂ  del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchĂ© alla sua occasionalitĂ , alla personalitĂ  dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

 

Violazione degli obblighi contenuti nell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell’autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti l’immissione sul mercato contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’ di particolare tenuitĂ  rispetto all’interesse tutelato, all’esiguitĂ  del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonchĂ© alla sua occasionalitĂ , alla personalitĂ  dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. La medesima sanzione è prevista nei confronti del titolare dell’autorizzazione o del permesso o del responsabile dell’etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e inequivoco sull’etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate.

 

Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell’etichettatura del prodotto fitosanitario disposte dall’Autorità competente, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l’etichetta conformemente alla direttiva 1999/45/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. E’ applicabile la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro nel caso in cui si adegui la classificazione o si aggiorni l’etichetta con ritardo ingiustificato. Nei precedenti casi, qualora le modifiche della classificazione e l’aggiornamento dell’etichetta disposte dall’Autorità competente siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, è comminata la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

 

Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte

In riferimento al periodo di “tolleranza”, che può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall’Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. Invece, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall’Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

 

Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi

E’ soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo.

 

Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione,

Il titolare dell’autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell’imballaggio finale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l’imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

 

Violazione degli obblighi in materia di pubblicitĂ  dei prodotti fitosanitari

Chiunque, con qualunque mezzo, pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora la pubblicità venga effettuata con il mezzo telematico è altresì disposto l’oscuramento del sito, fino alla rimozione della pubblicità di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al Ministero della salute.

 

A cura di Antonio Longo