Nuove sanzioni in materia di olio d’oliva

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Olio d’oliva: si cambia. Nuovo importante provvedimento adottato dal legislatore italiano per tutelare il Made in Italy. Entrerà in vigore il prossimo 1 luglio la nuova disciplina adottata per reprimere le violazioni in materia di produzione, commercializzazione ed etichettatura dell’olio d’oliva, prevista dal decreto legislativo 103/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 giugno. La rinnovata regolamentazione sostituisce quella sancita dal decreto legislativo 225/2005 che, pertanto, va in soffitta. Le sanzioni previste dal provvedimento  si applicano “salvo che il fatto costituisca reato”. Inoltre, il decreto si riferisce all’ «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa d’oliva».

Vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni previste dal decreto. Chi detiene per la vendita o vende preimballati in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiori a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. Mentre nel caso di utilizzo di recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800. In materia di informazione sulla categoria dell’olio, chi non indica nell’etichetta le informazioni previste per le rispettive categorie è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500 mentre chi indica in maniera difforme nell’etichetta le informazioni previste per le rispettive categorie è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. Sanzioni, quindi, piuttosto gravose che il legislatore ha posto per reprimere le numerose contraffazioni dei prodotti italiani che le quotidiane cronache propongono.

Ma il decreto non si ferma alle attività informative. Ed infatti, per quanto riguarda la designazione dell’origine, chiunque non indica nell’etichetta la designazione dell’origine o indica la designazione dell’origine difformemente o riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine o che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. Altre sanzioni sono previste in tema di documentazione. E così,  chi non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, anche un riferimento all’Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP  che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.

Ulteriori sanzioni sono previste in tema di indicazioni facoltative: chi utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000, mentre chi riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme o le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell’utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell’organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l’effettuazione dell’esame organolettico o dell’esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Il provvedimento pone particolare attenzione anche relativamente alla leggibilità  e al  raggruppamento  delle  informazioni obbligatorie. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell’origine è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500, mentre chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto nell’ambito del SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell’ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale. In caso di reiterazione della violazione per la mancata istituzione del registro, l’autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi. Infine, il decreto legislativo prevede che le sanzioni sono dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive, raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato designato quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione mentre il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti.

Di Antonio Longo