Nuove regole per il lavoro accessorio 

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Importanti novità nella gestione dei rapporti di lavoro accessorio. Naturalmente diversi profili interessano le imprese agricole. A dettare la nuova disciplina, attinente le indicazioni operative per adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva obbligatoria, è stata la circolare numero 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dello scorso 17 ottobre.

La circolare, nel precisare che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica concernente ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, sancisce che tale adempimento debba essere effettuato almeno un’ora prima dell’effettivo inizio della singola prestazione di lavoro accessorio, fatto salvo comunque l’obbligo, già previsto, di inviare la dichiarazione di inizio attività all’Inps.

La circolare chiarisce che la comunicazione va effettuata, per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio ed indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione, l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Con particolare riferimento agli imprenditori agricoli, il provvedimento sancisce che entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’avvio della prestazione deve essere effettuata la comunicazione che deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

È previsto l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione rispetto alle comunicazioni già effettuate, sempre entro il termine di 60 minuti prima delle attività. L’INL specifica che l’e-mail da inviare deve essere priva di qualsiasi allegato, riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente, riportare nei contenuti i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

Capitolo sanzioni. La circolare sancisce che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400. La medesima sanzione si applica anche nei casi di comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge o per averla effettuata priva dei contenuti essenziali prescritti.

di Antonio Longo