Nuova procedura telematica per gli infortuni in agricoltura

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È attiva dall’1 ottobre la procedura finalizzata a gestire la denuncia / comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura. Con Circolare n. 37 dello scorso 24 settembre, l’Inail ha fornito le istruzioni operative per agevolare l’utilizzo della nuova prassi che si colloca nell’alveo tracciato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2013, “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica”.

I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo sono rappresentati dai datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali ed assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps. L’istituto previdenziale provvede, infatti, sia alla riscossione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ed assicurativi sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La circolare precisa che la denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati, ossia consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria che siano in possesso di delega conferita dal datore di lavoro per gli adempimenti nei confronti dell’istituto.

La nuova procedura si è resa possibile a seguito della realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo” che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura, ossia aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti. Tale applicativo è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenza periodica e può contare sulle garanzie previste dalla convenzione stipulata per la regolamentazione dello scambio dei dati anagrafici e delle informazioni, per finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in tema di privacy.

Dal punto di vista prettamente operativo, i datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con Spid, Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail, previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “Atti e documenti” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “Prestazioni”, voce “Altri moduli”.

Non appena si effettua l’accesso al nuovo servizio e dopo la conferma di presa visione dell’informativa, il servizio visualizza i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da valorizzare con il codice fiscale alfanumerico o numerico. Per la ricerca di ditte individuali è possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso, in quanto non è possibile ricercare una ditta individuale con codice fiscale diverso dall’utente. Se dalla ricerca il datore di lavoro agricolo non risulta censito negli archivi dell’istituto, il datore di lavoro stesso o gli intermediari/delegati potranno inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo”.

La circolare evidenzia che dopo aver scelto la funzione “Nuova denuncia/comunicazione di infortunio online” e avere inserito il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi. Nello specifico, se per lo stesso evento risulti già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento ed invio.

Il servizio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio provvede in automatico alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi. Per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l’inoltro.

La procedura prevede adempimenti anche a carico del lavoratore agricolo. Infatti, quest’ultimo, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea. Come noto, dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, infatti tale certificazione medica è acquisita telematicamente dall’istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online. I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono, quindi, ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico o data di rilascio del certificato medico. Se il certificato è presente, l’applicativo rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.

Di Antonio Longo