Le istruzioni Agea per il subentro nel regime dei piccoli agricoltori

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Con le Istruzioni Operative n. 6 datate 29.02.2016, Agea, nell’ambito delle previsioni della riforma della  politica  agricola  comune circa i  pagamenti  diretti  agli  agricoltori, con particolare riferimento al Regime  dei  Piccoli  Agricoltori, ha delineato la disciplina per le  domande  di  subentro,  ovvero  di  subentro  e contestuale  recesso  da tale regime a decorrere dalla campagna  2016. La  domanda  di  conferma  o  di  recesso  per  il  Regime previsto per  i  piccoli  agricoltori  deve  essere  presentata  ad  AGEA entro  il  prossimo 15  marzo.   Si  precisa  che  il  trasferimento  dei  titoli  sarà  possibile  esclusivamente  successivamente  all’assegnazione  dei titoli  definitivi;  conseguentemente,  le  domande  di  subentro  potranno  essere  presentate  a  partire  dall’1 aprile.

Le istruzioni prevedono che la modulistica  necessaria  alla  presentazione  della  domanda  ed  in  uso  attualmente  è  sostituita  dal  modello allegato al provvedimento stesso, in ogni caso restano valide  le  domande  di  conferma  e  recesso  dal  regime presentate  utilizzando  la  modulistica  sostituita.  Qualora  siano  state  presentate  domande  di  subentro,  sarà necessario  presentare  un  nuovo  modello  corredato  da  tutti  i  documenti  necessari  ad  effettuare  il trasferimento dei titoli in capo al subentrante. La  presentazione  di  una  domanda  di  conferma  per  subentro  nel  regime  per  successione  effettiva  o anticipata  o  di  una  domanda  per  subentro  per  successione  effettiva  o  anticipata  e  contestuale  recesso  dal regime  o  della  domanda  di  recesso  dal  regime  dopo  la  scadenza  prevista  per  la  presentazione  della domanda  unica  produce  effetti  per  la  prima  campagna  utile  successiva. Le  informazioni  relative  alle  conferme,  ai  subentri  e  ai  recessi  dal  regime  devono  essere  trasmesse  dall’OP AGEA  ad  Agea  Coordinamento  entro  5  giorni  dalla  presentazione  con  specifiche  funzionalità  rese disponibili  nell’ambito  del  SIAN.  L’Organismo  di  coordinamento,  competente  alla  tenuta  del  Registro nazionale  titoli,  convalida  il  trasferimento  dei  titoli  conseguente  al  subentro  entro  i  successivi  cinque  giorni lavorativi. Nel  caso  di  subentro  nel  regime  per  i  piccoli  agricoltori  per  successione  effettiva  o  anticipata,  la  domanda deve  essere  presentata  dal  subentrante  e  la  stessa  costituisce,  altresì,  domanda  di  trasferimento  dei  titoli. Anche  a  tal  fine,  la  domanda  in  questione  deve  contenere  obbligatoriamente  la denominazione  e  CUAA  del  cedente, la denominazione  e  CUAA  del  subentrante, il numero  della  domanda  unica  del  2015  presentata  dall’agricoltore  cui  si  succede, la fattispecie  di  subentro, ossia successione  effettiva  o  successione  anticipata; e ancora, numero  totale  dei  titoli  oggetto  del  trasferimento, la superficie  totale  dei  titoli  oggetto  del  trasferimento, infine l’importo totale dei titoli oggetto del trasferimento. In  caso  di  domanda  di  subentro  per  successione  effettiva  con  apertura  di  successione  testamentaria, l’erede  testamentario  al  quale  sono  stati  lasciati  i  titoli  all’aiuto  in  eredità  dal  de  cuius  deve  presentare  il modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  allegato  alla circolare.

L’annotazione  delle  condizioni  e  della  documentazione  a  supporto  della  successione  effettiva  o  anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli. L’agricoltore  che  riceva  titoli  per  successione  effettiva  o  anticipata  da  un  soggetto  che  ha  aderito  al  regime per  i  piccoli  agricoltori  e  che  non  intenda  subentrare  nel  regime  ricevuto  può  presentare  la  domanda  di subentro  e  contestuale  recesso  dal  regime  per  i  piccoli  agricoltori  che  costituisce,  altresì,  domanda  di trasferimento  dei  titoli,  al  fine  di  poter  disporre  dei  titoli  ricevuti. Fermo  restando  quanto  già  previsto  in  relazione  alle  modalità  di  uscita  dal  regime  dei  piccoli  agricoltori,  si precisa  che  l’agricoltore  che  aderisce  al  suddetto  regime  può  trasferire  i  titoli  con  fattispecie  diverse  da quelle  di  successione  effettiva  o  anticipata  solamente  dopo  l’uscita, tacita  o  espressa,  dal  regime  in questione. Gli  agricoltori  possono  subentrare  nel  regime  per  i  piccoli agricoltori  per  successione  effettiva  o  anticipata  se  soddisfano  i  requisiti  per  beneficiare  del  regime  di pagamento  di  base  e  se  ereditano  tutti  i  titoli  detenuti  dall’agricoltore  dal  quale  ricevono  i  titoli. Conseguentemente,  nell’ambito  del  regime  per  i  piccoli  agricoltori,  per  effetto  della  citata  disposizione regolamentare,  non  è  possibile  dividere  i  titoli  tra  coeredi. Qualora  l’agricoltore  abbia  già  aderito  al  regime  per  i  piccoli  agricoltori  nel  2015  e  riceva  tramite successione  effettiva  o  anticipata  titoli  da  un  agricoltore  che  partecipa  al  medesimo  regime,  può  scegliere se  mantenere  il  proprio  regime  di  piccolo  agricoltore  o  subentrare  in  quello  ricevuto  tramite  successione, non  potendo  sommare  i  due  importi.  Se  decide  di  mantenere  il  proprio  regime  di  piccolo,  cioè  continuare  a  percepire  l’importo  assegnatogli  nel 2015,  deve  presentare  la  domanda  semplificata  di  conferma  di  adesione  al  regime.  Se,  invece,  intende subentrare  nel  regime  ricevuto  per  successione  effettiva  o  anticipata,  cioè  percepire  l’importo  del  soggetto al  quale  subentra,  deve  presentare  la  domanda  di  conferma  per  subentro. In  alternativa,  l’agricoltore  che  intenda  percepire  sia  il  pagamento  dei  propri  titoli  sia  di  quelli  ricevuti  per successione  effettiva  o  anticipata,  deve  presentare  la  domanda  di  recesso relativamente  al  proprio  regime  per  i  piccoli  agricoltori  e  la  domanda  di  subentro  e  contestuale  recesso in  relazione  al  regime  del  piccolo  agricoltore  ricevuto  tramite  successione effettiva  o  anticipata.  Eseguiti  tali  adempimenti  potrà,  quindi,  chiedere  il  pagamento  sia  dei  propri  titoli  sia  di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora  l’agricoltore  non  abbia  aderito  al  regime  per  i  piccoli  agricoltori  nel  2015  e  detenga  dei  titoli  propri, considerata  l’impossibilità  di  una  contemporanea  partecipazione  del  medesimo  soggetto  al  regime  per  i piccoli  agricoltori  e  al  regime  di  pagamento  di  base,  se  riceve  titoli  da  un  agricoltore  che  partecipa  al  regime per  i  piccoli  agricoltori,  può  in  alternativa: a)  con  le  fattispecie  di  successione  effettiva  o  anticipata,  aderire  al  regime  per  i  piccoli  agricoltori  del soggetto  al  quale  subentra,  cioè  percepire  l’importo  assegnato  nel  2015  al  soggetto  al  quale subentra.  In  tal  caso  deve  presentare  la  domanda  di  conferma  per  subentro  e  non  può  chiedere  il pagamento  dei  propri  titoli  o  di  altri  aiuti  diretti; b)  permanere  nel  regime  ordinario,  continuando  a  presentare  la  domanda  unica  di  pagamento annuale  per  chiedere  il  pagamento  dei  propri  titoli  e  di  eventuali  ulteriori  aiuti  diretti.  Con riferimento  alla  successione  anticipata le fattispecie  previste  sono  il consolidamento  dell’usufrutto  in  capo  al  nudo  proprietario e tutti  i  casi  in  cui  un  agricoltore  abbia  ricevuto  a  qualsiasi  titolo  l’azienda  o  parte  dell’azienda precedentemente  gestita  da  altro  agricoltore,  al  quale  il  primo  può  succedere  per  successione  legittima.

Di Antonio Longo