Le aliquote contributive 2020 per le aziende agricole

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L’Inps ha fissato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2020. Con circolare n. 39 del 17 marzo scorso, l’istituto di previdenza ha, come ogni anno, individuato i parametri che deve rispettare ogni azienda che opera nel comparto primario, tenendo conto delle eventuali misura agevolative.
Per quanto riguarda i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole, la circolare ricorda che nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura si deve tenere conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Nello specifico, l’articolo 3, comma 1, di tale decreto prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%. A tale aliquota deve aggiungersi l’incremento di 0,30 punti percentuali, così come prevede l’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Inps precisa che risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. Pertanto, alla luce di tali premesse, per l’anno solare 2020, l’aliquota contributiva concernente il comparto primario è fissata nella misura complessiva del 29,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Chiarito ciò, la circolare in oggetto disciplina un altro tema, ossia i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. In questo caso, l’aliquota contributiva dovuta al Fondo dalle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Pertanto, preso atto di ciò, anche per l’anno solare 2020, l’aliquota contributiva del settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
La circolare fissa anche la misura dei contributi dovuti all’INAIL dall’1 gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti. Tali aliquote restano invariate, quindi, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure: contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250%, addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%.
Il provvedimento dell’Inps focalizza la propria attenzione anche sulle agevolazioni previste per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2020. Anche in questo caso, la circolare evidenzia che tali agevolazioni non hanno subito variazioni. Quindi, in base alla previsione dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono da considerarsi “a regime” le misure già in essere fino a luglio 2010. Tali misure sono le seguenti: per i territori non svantaggiati non è prevista alcuna misura di agevolazione, conseguentemente l’aliquota applicata è pari al 100%; per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani) la misura di agevolazione è pari al 75%, quindi l’aliquota applicata corrisponde al 25%, infine per i territori svantaggiati la misura dell’agevolazione è pari al 68% e quindi l’aliquota applicata deve essere pari al 32%.

di Antonio Longo