La verde culla dell’agnello

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Una valle del bellunese custodisce la sua razza autoctona.

Quella dell’Alpago è una verde conca che comprende cinque comuni della provincia di Belluno, poco distanti dal capoluogo alpino, per una popolazione di undicimila abitanti. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale potrebbe contenere fino a diecimila pecore, non di più. Oggi quelle allevate sono circa tremila; arrivando al massimo il territorio potrebbe trasformarsi in un giardino per effetto del taglio dell’erba e della preparazione del fieno, con riflessi positivi anche sul turismo. Gli allevatori non sono tutti professionisti, molti svolgono altri lavori e si occupano di mantenere il proprio gregge come attività secondaria; è lo stesso Zaccaria Tona, rappresentante degli allevatori, ad affermare che il suo piccolo gregge di qualche decina di pecore lo mantiene fondamentalmente per tenere puliti i prati che ha ricevuto in eredità dai suoi genitori. Gli allevatori, raccolti nella cooperativa Fardjma con sede a Tambre, si sono dati un Disciplinare di produzione che norma tutte le fasi della filiera riguardanti l’allevamento, la macellazione e la commercializzazione della carne ovina tutelata, registrando i marchi “Agnello d’Alpago” e “Agnello dell’Alpago” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico. Il Disciplinare prevede che la carne ovina fresca denominata “Agnello d’Alpago”  o “Agnello dell’Alpago” è prodotta da ovini maschi e femmine di pura razza Alpagota, di età compresa fra 50 e 90 giorni ed aventi un peso vivo compreso fra 16 e28 kg. Il bestiame deve risultare nato da allevamenti in selezione e da ovini regolarmente iscritti al Registro anagrafico delle popolazioni ovine autoctone a limitata diffusione, istituito presso l’Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.) detenuto presso l’ufficio periferico dell’Associazione Provinciale Allevatori di Belluno, pertanto in regola con la registrazione individuale elettronica degli ovini (microchip) mediante l’introduzione del bolo ruminale.

Come devono essere allevati

Gli animali devono essere allevati nei territori previsti, secondo una delle modalità seguenti: allo stato brado senza alcuna integrazione; allo stato semibrado con eventuale integrazione; in strutture idonee a garantire il benessere degli animali, un sano ed equilibrato accrescimento degli animali e le produzioni conformi a quanto richiesto dal regolamento, solo qualora lo richiedano le condizioni climatiche. Lo spazio a disposizione per ogni animale deve rispettare le seguenti superfici minime: Pecore mq. coperti/scoperti 1,3/2,3; agnelli mq. coperti/scoperti 0,30/0,40. Il carico di animali nelle aree a pascolo non deve essere eccessivo, tale da comportare danneggiamento del cotico erboso e accumulo di deiezioni. Non sono consentite l’applicazione di anelli in gomma alla coda o il taglio della stessa, la tecnica dell’inseminazione artificiale e la castrazione dei maschi. Tutti gli animali devono essere identificabili mediante marche auricolari alfanumeriche o microchip elettronici, in grado di garantire la rintracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa vigente. Il Disciplinare descrive in maniera molto dettagliata anche l’alimentazione ammessa e le sostanze non tollerate. L’agnello deve essere esclusivamente allattato naturalmente dalla madre fino al suo svezzamento o macellazione. È ammesso l’allattamento artificiale solo in comprovati casi di scarsa lattazione della madre o di morte o malattia o in trattamento terapeutico veterinario della stessa o se necessario nei periodi cui la madre viene posta in mungitura. Successivamente, la base alimentare deve essere rappresentata prevalentemente dal pascolo e secondariamente dai foraggi freschi sfalciati o affienati, anche fasciati, provenienti da prati naturali, artificiali o coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata. È ammessa una media aziendale del carico di bestiame pari a un massimo di 1,5 UBA per ettaro di superficie pascolativa, intendendosi questa come SAU foraggera. Soprattutto durante i mesi invernali, è consentito l’uso di mangimi concentrati semplici, meglio se costituiti da granella o farina di mais o cereali  (privi di aflatossine), di erba medica in pellets certificata; è pure consentita l’addizione con integratori minerali (senza rame) e vitaminici. Almeno il 70% della sostanza secca della razione giornaliera (ridotto al 60% per le pecore nei primi due mesi di lattazione) deve essere costituito da foraggi affienati o fasciati. È vietato l’uso di sottoprodotti dell’industria e mangimi a base di carne e pesce, di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di materie prime di origine vegetale nella cui lavorazione siano stati utilizzati solventi chimici (es. farine di estrazione di semi oleosi). La profilassi si basa sull’applicazione di tecniche in grado di stimolare la resistenza alle malattie (movimento fisico, accesso al pascolo) e sull’utilizzo di alimenti e di piani di razionamento atti ad evitare le dismetabolie ruminali e conseguenti stati patologici. Non sono ammessi trattamenti ormonali per la sincronizzazione degli estri. La macellazione avviene presso macelli autorizzati da Fardjma, la carne di “Agnello d’Alpago” deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto di proprietà della Fardjma Soc. Agr. Coop. apposto esclusivamente da incaricati della medesima.

Articolo di Roberto Villa