La vendita di prodotti “terzi” da parte del piccolo imprenditore agricolo

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Può considerarsi legittima  l’attività  svolta  da un  soggetto,  iscritto  come  piccolo  imprenditore agricolo  nella  sezione  speciale  della  Camera  di  commercio,  che  operi  su area  pubblica,  il quale  venda, soprattutto,  prodotti  acquistati  presso  terzi,  nello  specifico  presso  il  mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma  itinerante  o  presso i posteggi dei mercati settimanali,  rappresentando,  pertanto,  i  propri  prodotti  la  minor  parte  delle  vendite  sotto il  profilo quantitativo?

Il dubbio è stato sottoposto all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico che, con Risoluzione  n. 169670 dello scorso 8 maggio, sulla scorta di quanto prevede il D.  Lgs.  18 maggio  2001,  n.  228, ha fornito la corretta interpretazione in materia.

La Risoluzione, preliminarmente, richiama  l’articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  228  del 18  maggio  2001,  il  quale  dispone  che:  “Gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o associati,  iscritti nel  registro delle  imprese di  cui  all’art.  8  della  legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  possono vendere  direttamente  al  dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti in  misura  prevalente dalle rispettive  aziende,  osservate  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di igiene e sanità”. Richiama,  inoltre,  il  successivo  comma  5 del medesimo  decreto che, testualmente,  recita:  “La presente disciplina  si  applica  anche nel  caso di  vendita  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a seguito di  attività  di  manipolazione o  trasformazione dei  prodotti  agricoli  e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.

Richiama, infine, in maniera determinante, il  comma  8 che  dispone: “Qualora  l’ammontare dei  ricavi  derivanti dalla  vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle rispettive aziende  nell’anno solare precedente sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli  imprenditori  individuali  ovvero  a  4  milioni di  euro per  le società,  si  applicano le disposizioni  del  decreto legislativo n.  114  del 1998”.

Pertanto, dal  combinato  disposto  delle  norme, la Risoluzione evidenzia come risulti  espressamente che i  produttori agricoli  sono  legittimati  a  vendere,  senza  osservare  le  prescrizioni  del  decreto  legislativo n.  114  del  1998,  anche  prodotti  non  provenienti  dai  propri  fondi, ivi  compresi, quindi,  i  prodotti trasformati  presso altre  aziende  agricole,  ma  anche  quelli  che  risultano oggetto di  un ciclo  industriale  di  trasformazione,  purché  in  misura  non  prevalente  e  comunque  entro  i limiti fissati dalle disposizioni.

Alla luce di quanto delineato dal punto di vista normativo, la Risoluzione sottolinea, quindi, che al  fine  dell’individuazione  dei  limiti  di  detta  attività  aggiuntiva  occorra  fare riferimento alla  disposizione  contenuta  nel  citato comma  8;  ne  consegue,  quindi,  che è l’ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei  prodotti  non  ottenuti  nella  propria azienda,  che  supera  in  tal  caso il  significato  analitico del  termine  prevalente:  il  medesimo ammontare  deve,  infatti, comunque  rimanere  entro certi limiti di importo fissati, sia  quelli  percentuali,  relativi  alla  prevalenza,  che  quelli  assoluti, relativi  ai  ricavi,  poiché  superare  i  medesimi  comporta  il  passaggio dell’attività  di imprenditore  agricolo  a  quella  di  esercente  al  dettaglio,  nelle  differenti  forme  di  vendita  e con  i  relativi  adempimenti  previsti  per  lo  svolgimento  dell’attività  commerciale,  con  la conseguente  applicabilità  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo 31  marzo 1998, n. 114.

Il Ministero richiama per completezza, in seno al provvedimento, anche  quanto  già precisato  nella precedente nota  n.  343306  del 2 novembre dello scorso anno,  ossia  che  non  esistono norme  della  disciplina  commerciale  che  impongano agli imprenditori  agricoli  di  adottare modalità  di  esposizione  o  di  etichettatura  che  consentano  con  evidenza  all’acquirente  di distinguere  tra  i  prodotti  provenienti  o meno  dal  proprio fondo,  fermo restando che  per  gli organi  di  controllo  esistono modalità  e strumenti  idonei  ad accertare  l’effettiva  provenienza  dei  prodotti  ed  a  verificare  il  rispetto  dei  limiti  di  vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.

In  detta  nota,  pur  condividendo  l’opportunità  che  ai  consumatori  sia  fornita un’informazione  chiara  e  trasparente  anche  in  merito alla  effettiva  provenienza  dei prodotti  in  questione,  e  pur  ritenendo  che  tale  esigenza  risponda  non  solo  all’interesse alla  tutela  dei  consumatori,  ma  anche  ad  un’esigenza  di  tutela  della  reputazione  e  di mantenimento  della  fiducia  nell’interesse  degli  stessi  produttori  agricoli,  il Ministero ha ritenuto  che  tali  esigenze  non  possano  essere  perseguite  con  interpretazioni  delle  norme vigenti  che  ne  desumano  obblighi  che  in  molti  casi  potrebbero  risultare  eccessivamente rigidi  e  sproporzionati  rispetto alle  stesse  esigenze  da  salvaguardare,  bensì  incoraggiando e sensibilizzando gli stessi produttori agricoli, sia da parte delle loro associazioni di categoria che da parte dei consumatori e delle loro associazioni, all’adozione, in nome della trasparenza e alla luce della necessità del rispetto del rapporto fiduciario che va mantenuto tra acquirente e venditore, della buona prassi di garantire all’acquirente informazione adeguata alla consapevolezza di quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo.

Di Antonio Longo