Il “ritorno” dei voucher

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A volte ritornano. Parliamo dei voucher in agricoltura. Strumento che in passato aveva consentito alle aziende di utilizzare, seppur per specifiche esigenze lavorative, tanti addetti e la cui successiva abolizione aveva sollevato diversi dibattiti e non poche polemiche. A seguito dell’approvazione del Decreto Dignità, e della relativa legge di conversione n. 96 del 2018, i voucher rientrano a pieno titolo nel comparto primario, oltre che nel settore turistico, con una nuova fisionomia, definita “PrestO”, e differente, sotto diversi profili, rispetto al precedente regime.  Ricordiamo, in estrema sintesi, che il lavoro accessorio rappresenta una particolare tipologia contrattuale finalizzata a tutelare il lavoratore che svolge prestazioni saltuarie o di tipo occasionale, pertanto al di fuori delle configurazioni tipiche del lavoro subordinato o di quello autonomo.

Innanzitutto, una prima novità di rilievo che, certamente, renderà maggiormente flessibile l’utilizzo dei voucher: il decreto ha ampliato da tre a dieci giorni l’arco temporale di possibile utilizzo delle prestazioni occasionali da retribuire tramite i voucher. Inoltre, ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può provvedere ai versamenti delle somme utilizzabili per compensare le prestazioni anche tramite un intermediario abilitato. I voucher sono destinati a retribuire particolari categorie di soggetti, ossia pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione oraria minima di 9 euro, per quanto riguarda il settore agricolo la paga minima oraria è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria. Restano a carico del datore di lavoro anche il costo dei contributi Inps, pari al 33% del compenso, e il premio Inail, pari al 3,5%. Il meccanismo di funzionamento dei voucher è piuttosto semplice. Il datore di lavoro deve inviare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, tramite il sito Inps, i dati anagrafici e identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito. Anche il lavoratore riceve notifica della comunicazione trasmessa all’Inps, tramite sms o email.

L’Inps, per quanto di propria competenza, nel ricordare che “l’articolo 2 bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha innovato la materia delle prestazioni occasionali, apportando significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore” ha ufficialmente comunicato che “la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo. Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Di Antonio Longo