I criteri per favorire la produzione agricola a ridotto impatto ambientale

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre scorso il decreto ministeriale che contiene “Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica”, finanziati a valere sulla disponibilità del “Fondo per l’agricoltura biologica».

Il decreto prevede che gli interventi vanno selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale. In particolare, il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica è chiamato a porre in essere tutte le necessarie procedure, con l’emanazione dei relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del citato Fondo finalizzata alla concessione dei contributi.

Gli interventi individuati dal decreto, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti dichiarate compatibili con il mercato interno, nello specifico gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione; nonché aiuti per i servizi di consulenza, intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento; infine, aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

Nei limiti delle risorse disponibili, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano le categorie di intervento, l’ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Le risorse

Le risorse finanziarie disponibili, al netto di quelle eventualmente imputate al soggetto gestore, vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione: il 40% è destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende; il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche; il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti. In ogni caso, l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza, l’importo dell’aiuto è limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

Gli obiettivi

Il decreto sottolinea che si ritiene necessario stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l’obiettivo di promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico, di sviluppare la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica, di stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull’economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici. I progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere ricadute in ambito nazionale. I progetti a carattere locale devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell’area definita dall’intervento.

di Antonio Longo