Controlli obbligatori per i sollevatori telescopici

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Per la categoria di macchine in cui sono compresi i telehandler, il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di una serie di controlli periodici finalizzati ad assicurarne funzionalità e sicurezza.

Grazie alla loro maneggevolezza e versatilità nella movimentazione di prodotti sfusi e confezionati, i sollevatori telescopici (o telehandler) hanno di recente trovato un proficuo impiego nelle aziende agricole ed agromeccaniche. Rispetto alla tradizionale soluzione del trattore dotato di caricatore frontale, i telehandler possono gestire carichi notevoli ad altezze e sbracci decisamente superiori. Le versioni agricole più recenti sono spesso dotate di presa di potenza meccanica, gancio di traino, prese idrauliche e sollevatore con attacco a 3  punti, che conferiscono a questa macchina una polivalenza preziosa per l’operatività nel settore agricolo. In questo caso, l’omologazione dei sollevatori telescopici viene eseguita presso i centri prova autoveicoli con una procedura del tutto simile a quella adottata per i trattori agricoli, con un’unica (importante) eccezione, e cioè proprio la funzione di sollevamento e movimentazione dei carichi mediante braccio telescopico provvisto di un determinato numero di sfili. È proprio per questa specifica peculiarità che il D.Lgs. 81/08 include i telehandler nella categoria di macchine per il sollevamento, che come tali sono soggette ad una serie di controlli e verifiche obbligatorie a cadenza annuale, finalizzati a garantire la piena efficienza non solo dei dispositivi di sollevamento, ma anche dei relativi dispositivi e sistemi di sicurezza deputati ad assicurarne la stabilità. Il primo controllo, che prevede una serie di verifiche e la compilazione di una scheda tecnica, viene solitamente eseguito dall’ufficio INAIL competente per la zona in cui ha sede l’azienda proprietaria del veicolo; successivamente, i controlli e i relativi verbali sono effettuati dalla ASL competente di pertinenza per territorio.

La documentazione obbligatoria

Il sollevatore telescopico nuovo deve essere accompagnato dal certificato di conformità CE e dall’allegato tecnico (entrambi in duplice copia, un originale e una copia conforme); una copia di questi due documenti va consegnata all’ufficio competente della Motorizzazione Civile per l’immatricolazione, mentre l’altra deve essere conservata dall’utente. Inoltre, deve essere consegnato anche il manuale d’uso e manutenzione. All’atto della messa in servizio del telehandler bisogna richiedere all’Inail competente un numero di matricola (questa procedura è definita “immatricolazione”, ma si tratta di una procedura differente da quella effettuata presso la Motorizzazione per la circolazione su strada) dichiarando su un apposito modulo (in bollo) i dati seguenti:

area dati: nome, cognome, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici ed e-mail del proprietario;

area dati tecnici: tipo, marca, modello, numero di serie, certificato CE del sollevatore telescopico;

area identificativa: dati dell’azienda presso la quale il sollevatore è installato (o, più precisamente, è messo in servizio).

Entro 45 giorni dall’invio della richiesta l’INAIL comunica il numero di matricola; si tratta di un dato importante, poiché costituisce il riferimento per i controlli successivi da effettuarsi nell’intera vita utile del mezzo, che non cambia pertanto anche negli eventuali passaggi di proprietà. Il cosiddetto “foglio matricola” e i successivi “libretti di verbale” sono quindi parte integrante della documentazione da trasmettere in caso di vendita dell’usato. Per velocizzare l’intera procedura descritta, contestualmente al numero di matricola è possibile richiedere la prima verifica obbligatoria, da effettuarsi entro un anno dalla messa in servizio della macchina. Il modulo per la richiesta della prima verifica include alcuni campi relativi agli accessori del sollevatore telescopico: in particolare, bisogna precisare se la macchina viene impiegata per il sollevamento solo di cose oppure anche di persone, perché le procedure di controllo sono differenti. Sulla base delle disponibilità, le verifiche possono essere effettuate direttamente da INAIL con proprio personale, oppure demandate ad altri enti e soggetti abilitati. Per velocizzare l’iter iniziale, l’azienda agricola ha quindi l’opportunità, se del caso, di indicare direttamente la ragione sociale completa di uno di questi soggetti che, trascorsi i 45 giorni di rito, è di fatto abilitato ad effettuare i controlli.

Le verifiche

Dopo il controllo preliminare della regolarità della documentazione, si esegue una prova di carico sulla base del diagramma stabilito dal costruttore e riportato nel manuale d’uso e manutenzione, accertando nell’occasione il regolare intervento del dispositivo antiribaltamento, che solitamente attiva un indicatore acustico e il blocco dello sfilo telescopico del braccio. Ulteriori controlli specifici riguardano l’interruttore di sicurezza, il dispositivo antincendio e il martelletto frangivetro. L’accertamento si conclude con una verifica complessiva dello stato d’uso del veicolo, con particolare riferimento ai dispositivi idraulici e ai relativi comandi. Viene infine redatto un verbale di prova, che deve essere conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli organi competenti. In un prossimo contributo verranno presentate nel dettaglio le verifiche ispettive obbligatorie successive alla prima.

A cura di Enrico Colombo