Codice della strada: nuove norme per le macchine agricole

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo testo del CdS, che recepisce le istanze della Federazione dei costruttori e consente anche agli “hobby farmer” di immatricolare le macchine agricole e agli operatori professionali di utilizzare convogli fino a 18,75 metri.

Con due modifiche rispettivamente agli articoli 110 e 105, il Codice della Strada italiano introduce novità importanti per quanto riguarda la circolazione delle macchine agricole, e si allinea con le norme dei principali Paesi europei.

Il Governo ha infatti recepito, con legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021, le due istanze presentate dalla federazione nazionale dei costruttori FederUnacoma in merito ad aspetti che hanno notevole rilievo sul piano della operatività.

La prima modifica è volta a consentire l’immatricolazione di trattrici e di altre tipologie di macchine agricole a coloro che svolgono l’attività agricola a livello solo amatoriale (hobby farmer), e che in forza della nuova norma potranno targare le proprie macchine e circolare su strada nei normali trasferimenti dal campo alla rimessa. La norma, contenuta nel comma 2 dell’articolo 110, prevede che le macchine agricole e i rimorchi immatricolati dall’hobby farmer non possano superare il peso di 6 tonnellate; e prevede anche la possibilità che l’immatricolazione avvenga a nome del commerciante di macchine, configurando l’opportunità – prima non contemplata – di avere sul mercato macchine agricole a “chilometri zero”.

La seconda modifica riguarda la lunghezza dei convogli agricoli, intendendo come tali l’insieme della macchina traente e del rimorchio o macchina operatrice trainata. La vecchia norma prevedeva una lunghezza massima del convoglio pari a 16,50 metri, mentre la nuova consente una lunghezza maggiore, pari a 18,75 metri. Il nuovo dispositivo del Codice della Strada – introdotto al comma 1 dell’articolo 105 – prevede inoltre che i convogli più lunghi di 18,75 metri possano comunque circolare come “trasporti eccezionali”, quindi sottoposti alle regole specifiche già contenute al comma 8 dell’articolo 104.

“Dopo un lungo lavoro di collaborazione e sensibilizzazione svolto dal nostro Ufficio Tecnico – dichiara il Presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti – le istituzioni hanno bene compreso le esigenze concrete che erano alla base degli emendamenti proposti dalla federazione, consentendo con l’aumento della lunghezza del convoglio agricolo di mettere la normativa italiana al passo con il progresso tecnologico e con la legislazione di altri Paesi europei”. “Sul fronte delle immatricolazioni – aggiunge Malavolti – il nuovo testo consente di colmare quella lacuna normativa che aveva, sino ad oggi, svantaggiato la categoria degli agricoltori amatoriali, che hanno invece un’importanza crescente e che con la loro attività contribuiscono alla manutenzione e alla valorizzazione del territorio”.