Circolare in ordine (e con attenzione)

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Sulla strada pubblica, le macchine agricole sono considerate veicoli a tutti gli effetti. Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza nella circolazione stradale e in considerazione delle loro peculiarità (molto diverse dagli altri mezzi circolanti), è necessario rispettare determinate prescrizioni.

La circolazione stradale delle macchine agricole è disciplinata da una serie di norme e regole specifiche, espressamente indicate nel Codice della Strada. Infatti, per le sue peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, tale macchinario è molto differente dagli altri mezzi circolanti (si pensi ad esempio agli ingombri e alle masse notevoli, nonché alla limitata velocità di percorrenza). Ciò comporta numerose problematiche di “convivenza” nel traffico, spesso intenso per non dire caotico, che si sviluppa su una rete stradale sovente inadeguata. Risulta pertanto di fondamentale importanza che non solo i mezzi stessi, ma anche la documentazione a corredo della motrice (il trattore) e delle operatrici trainate e portate sia completa, aggiornata e in ordine. Le (numerose) norme del Codice della Strada non sono sempre infatti di facile interpretazione, ma sono comunque finalizzate a garantire una circolazione stradale sicura, sia sulla rete pubblica che anche, ovviamente, su quella aziendale. Di particolare complessità sono le disposizioni che regolano l’abbinamento tra il trattore e l’attrezzatura, in relazione alle modalità di accoppiamento (portato, semiportato o trainato), a formare un convoglio (il cosiddetto “treno”).

Portata e semiportata

Nel dettaglio, uno degli aspetti importanti è la differenza che intercorre fra operatrice portata e semiportata: infatti, nel primo caso il collegamento avviene esclusivamente mediante l’attacco a 3 punti, per cui l’intera massa della macchina va a gravare sul trattore, mentre nel secondo caso oltre che sui bracci inferiori e sul terzo punto, l’attrezzatura scarica parte della sua massa a terra (sulla strada) tramite una o piĂą ruote d’appoggio. E’ inoltre importante verificare anche gli sbalzi delle attrezzature, siano esse portate o semiportate. L’articolo 104 del Codice della Strada prevede infatti un limite di sbalzo posteriore pari al 90% della lunghezza del trattore non zavorrato, mentre per lo sbalzo anteriore tale valore si riduce al 60%. Se le operatrici sono montate in combinata anteriore e posteriore (ad esempio falciatrici o trinciatrici), la lunghezza complessiva del treno non può superare il doppio di quello del trattore non zavorrato. Oltre a ciò, fatti salvi i ben noti limiti di larghezza fuori tutto (2,55 m), nel caso di attrezzature portate asimmetricamente la sporgenza su uno dei due lati non deve eccedere 1,60 m a partire dal piano mediano verticale longitudinale della motrice.

Il trattore

Durante la circolazione su strada, il trattore deve essere equipaggiato nella sua parte alta (di solito sopra al tetto della cabina o comunque in posizione ben visibile sul telaio di sicurezza o sul roll-bar) di uno o più dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione, anche di tipo amovibile purché approvati in sede di omologazione, da tenere sempre in funzione (il cosiddetto “girofaro”). Eventuali sporgenze laterali devono essere segnalate con appositi pannelli a strisce alternate inclinate di 45° di colore giallo e rosso fluorescenti. I pannelli,  rettangolari o quadrati, devono riportare sul fondo il relativo codice di approvazione; si tratta di accessori normalmente reperibili presso ricambisti e centri vendita di macchine agricole. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni illustrate, le sanzioni di tipo amministrativo comportano il pagamento di una somma compresa tra 398 e 1596 euro; è inoltre previsto il ritiro della patente da 15 a 30 giorni, oltre alla sospensione della carta di circolazione e al fermo amministrativo del mezzo da 1 a 2 mesi.

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