Fiscalità della produzione di energia fotovoltaica

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In materia di energia fotovoltaica, l’impianto che superi il limite di produzione di 260.000 kWh comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta, superiore a tale soglia, come reddito d’impresa e non agricolo. A sancire tale principio è stata l’Agenzia dell’Entrate, con l’interpello numero 33/2019 avente, appunto, ad oggetto il trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica.

La risposta dell’Agenzia ha preso le mosse dal quesito posto da una società agricola a responsabilità limitata, esercente l’attività di “Coltivazione di cereali (escluso il riso)”, che gestisce anche un impianto fotovoltaico, realizzato sul terreno di proprietà. Nel quesito, l’istante richiama la circolare n. 32/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate in cui sono stati forniti chiarimenti in ordine ai criteri di “connessione” tra l’esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche, necessari per poter qualificare quest’ultima come produttiva di reddito agrario. La società ha chiesto opportuni chiarimenti in ordine alla corretta tassazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, tenuto conto degli ettari di terreno sui quali svolge l’attività agricola.

Il parere dell’Agenzia, nel ricordare che l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha espressamente ricompreso tra le attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del c.c. la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, ha precisato che sebbene tale produzione prescinda dalla coltivazione del fondo, trattandosi di attività agricola “connessa”, presuppone, comunque, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto, con attribuzione di reddito agrario.

In base al tenore letterale delle disposizioni normative che disciplinano la materia, l’Agenzia evidenzia che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kwh, mentre quella eccedente il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d’impresa. Tale reddito va determinato, ai fini IRES, forfettariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25% laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo o seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Secondo l’Agenzia, nel caso di specie il criterio di connessione previsto dalla circolare n. 32/E del 2009 non risulta rispettato, attesa la disponibilità di un impianto di potenza eccedente il rapporto indicato rispetto agli ettari di terreno coltivati. Il mancato rispetto di tale rapporto comporta, pertanto, l’impossibilità di considerare l’attività svolta come connessa a quella agricola.

di Antonio Longo