Al via la nuova disciplina sul biologico

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che recepisce il regolamento comunitario  2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, ha preso ufficialmente il via la nuova disciplina che regolamenta la materia. Preliminarmente, il decreto precisa che si prevedono disposizioni per l’attuazione anche dei regolamenti delegati e dei regolamenti esecutivi in materia di  conversione, produzione vegetale, produzione animale, produzione di alghe e animali da acquacoltura,  produzione di alimenti trasformati, produzione del vino, gestione delle deroghe, adozione di norme eccezionali di produzione, etichettatura, adempimenti degli operatori ai fini del controllo, trasmissione di informazioni.

Per quanto riguarda la produzione vegetale, il provvedimento sancisce che il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture. In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Il decreto prevede anche specifiche deroghe per alcune coltivazioni particolari. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.

Le registrazioni che attestano la necessità di utilizzare i prodotti per la protezione dei vegetali sono rappresentate da relazione tecnico agronomica; relazione fitopatologica; bollettini meteorologici e fitosanitari; modelli fitopatologici previsionali; registrazione delle catture su trappole entomologiche.

I prodotti che sono proibiti se provenienti da allevamenti industriali possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali.

Le indicazioni sull’etichettatura

In tema di etichettatura, il decreto prevede che il numero di codice dell’organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.

I controlli

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti degli operatori ai fini del controllo, l’operatore o gruppo di operatori che ha notificato attività con metodo biologico, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio, delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, è tenuto ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo.

di Antonio Longo