Agevolazioni contributive per gli under 40

1999

Nuove agevolazioni per gli agricoltori under 40. Al fine di ridurre il gap generazionale che attanaglia il comparto primario italiano, il legislatore ha previsto ulteriori misure finalizzate a favorire l’ingresso delle nuove generazioni in agricoltura. Da ultimo, l’articolo 1,  commi 344 e 345,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232, ossia la legge  di  bilancio edizione  2017, ha previsto diverse ipotesi di esonero  contributivo a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Nei giorni scorsi, con circolare n. 85, l’Inps ha delineato le relative indicazioni operative. In particolare, la circolare, nel ricordare che le nuove norme si pongono l’obiettivo di promuovere le iniziative  imprenditoriali  in  agricoltura, evidenzia che ai coltivatori diretti  e  agli  imprenditori  agricoli  professionali  con  età  inferiore  a  quaranta anni,  con  riferimento  alle  nuove  iscrizioni  nella  previdenza  agricola  effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2017, è riconosciuto l’esonero dal versamento  del  100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per  l’invalidità,  la  vecchiaia  ed  i superstiti,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi.

Concluso tale primo arco temporale, la circolare precisa che  l’esonero  è  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  ulteriori dodici  mesi,  nel limite  del  66%  e,  per  un  periodo  massimo  di  ulteriori  dodici  mesi,  nel limite  del 50%.  L’esonero  è,  altresì,  riconosciuto  ai  coltivatori  diretti e  agli  imprenditori  agricoli  professionali  di  età  inferiore  a  quaranta  anni  che nell’anno  2016  hanno  effettuato  l’iscrizione  nella  previdenza  agricola  con aziende  ubicate  nei  territori  montani  e  nelle  zone  agricole  svantaggiate.

L’Inps ricorda che il citato esonero non  è  cumulabile  con altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  previsti  dalla  vigente normativa  ed  è applicabile  nei  limiti  previsti  dai  regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”. La circolare precisa che ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare  riferimento  ai Coltivatori  Diretti,  per  “nuova  realtà  imprenditoriale”  va  considerata  quella  ulteriore  e  diversa rispetto  ad  altre  eventualmente  già  esistenti.  A  tal  fine  l’Istituto  accerterà  che  il  nucleo  del Coltivatore  Diretto  che  richiede  l’ammissione  all’incentivo  non  sia  composto,  anche  se  con  ruoli diversi,  dai  medesimi  soggetti  e  non  eserciti  l’attività  sui  medesimi  fondi  di  altro  nucleo  CD esistente. Non sono inclusi nell’agevolazione il  contributo  di  maternità,  dovuto per  ciascuna  unità  attiva  iscritta  nella  Gestione  speciale  dei  coltivatori  diretti  e  per  gli imprenditori  agricoli  professionali, e il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Naturalmente, affinché possa godere dell’esonero il richiedente deve essere in regola con l’adempimento  degli  obblighi  contributivi, con l’osservanza  delle  norme  poste  a  tutela  delle  condizioni  di  lavoro, con il  rispetto  degli  altri  obblighi  di  legge, con il  rispetto  degli  accordi  e  contratti  collettivi  nazionali  nonché  di  quelli  regionali,  territoriali o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; infine, come anticipato, nel rispetto  dei  limiti  previsti  dai  regolamenti continentali sul  funzionamento  degli  aiuti  “de  minimis”  pari,  per  il  settore  della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000. Relativamente al procedimento, i  Coltivatori  Diretti  e  gli  Imprenditori  Agricoli  Professionali, non appena concluso il processo d’iscrizione alla gestione  previdenziale  autonomi  agricoli,  con conseguente  comunicazione  dell’avvenuta  attribuzione  del  relativo  Codice  Azienda, dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.

La  presentazione  dell’istanza  si  potrà  effettuare  accedendo,  nell’ambito  dei  servizi  telematici del  Cassetto  previdenziale  per  autonomi  agricoli,  alla  sezione  “Comunicazione  bidirezionale” “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda: Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017) – Esonero  contributivo  per  CD  e  IAP  zone  montane  e  svantaggiate  anno  2016  (CD/IAP  ZS e ZM 2016). La  domanda  deve  essere  inoltrata  all’INPS  avvalendosi  dei  moduli  disponibili  all’interno  del “Cassetto  Previdenziale  per  Autonomi  Agricoli”, esclusivamente  in  via  telematica. Generalmente,  entro  il  giorno  successivo  all’invio  dell’istanza,  l’INPS,  mediante  i  propri  sistemi  informativi  centrali,  effettuerà  le verifiche  in  merito  al  possesso  o  meno  dei  requisiti  per  l’accesso  all’esonero  e  comunicherà  esclusivamente  in  modalità  telematica  nell’apposito  campo  “esito”  del  medesimo  modulo di istanza l’avvenuta o  meno  ammissione  al  beneficio.  Nella  comunicazione  di  ammissione  al beneficio  sarà,  altresì,  indicato,  per  ciascun  anno,  l’importo  del  beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al  beneficio  nel  campo  “esito”  del  modulo  sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Di Antonio Longo