Benefici fiscali anche per l’acquisto per usucapione

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A chi si applicano i benefici fiscali previsti per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina? Si può applicare quanto dispone l’articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 ad un proprietario di terreno divenuto tale per intervenuta usucapione ordinaria ventennale? Al quesito ha risposto l’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77 dello scorso 8 novembre, a seguito di specifico interpello proposto dal legale ed avente ad oggetto l’eventuale applicazione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano, appunto, l’acquisto per intervenuta usucapione ordinaria di un terreno agricolo.

La fattispecie concreta riguarda la registrazione dell’ordinanza con cui l’autorità giudiziaria adita dal coltivatore diretto lo ha riconosciuto come unico ed esclusivo proprietario di un terreno agricolo a seguito di intervenuta usucapione.

L’istante ha ritenuto di poter richiedere, in sede di registrazione dell’ordinanza, i benefici fiscali previsti a favore della piccola proprietà contadina, in quanto con sentenza della Corte di Cassazione 16 giugno 2010, n. 14520, nonché con risoluzione 27 luglio 2011, n. 76/E, sono state ritenute applicabili le agevolazioni previste per la piccola proprietà rurale dalla legge 10 maggio 1976, n. 346 alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale.

L’istante ricorda, inoltre, che l’elenco degli atti per i quali spettano i benefici per la piccola proprietà contadina non ha carattere tassativo e, pertanto, le agevolazioni devono ritenersi applicabili anche all’acquisto per usucapione ordinaria ventennale, sempreché sussistano i requisiti previsti dalla legge. Una diversa interpretazione comporterebbe, infatti, “un’ingiustificata discriminazione nei confronti del coltivatore diretto che abbia la propria attività nel territorio nazionale, ma non in Comune denominato montano, pur avendo posseduto per un tempo maggiore il terreno (venti anni anziché quindici)”.

L’Agenzia, nell’evidenziare che l’istituto dell’usucapione costituisce una modalità di acquisto della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, a titolo originario, ossia in virtù del possesso continuato per vent’anni (articolo 1158 del Codice civile), ha precisato che “l’acquisto per usucapione avviene “ope legis” e, pertanto, le relative sentenze emesse dal giudice hanno efficacia meramente dichiarativa, volta ad accertare l’avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene. L’acquisto a titolo originario, diversamente dagli atti di compravendita, ha effetto ex tunc, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale”.

Alla luce di ciò, seppur “dalla lettura della disposizione recata dall’articolo 1 della legge n. 604, si rileva che i provvedimenti del giudice che dichiarano l’acquisto per usucapione non rientrano tra gli atti espressamente previsti dal legislatore per i quali spettano le citate agevolazioni”, considerato che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che all’elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina,  non va attribuito carattere tassativo”, l’Agenzia delle Entrate ha statuito che “deve, quindi, ritenersi che per gli atti giudiziari che accertano l’intervenuta usucapione ordinaria ventennale possano trovare applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 604 per la piccola proprietà contadina”.

A cura dell’Avv. Antonio Longo