Accorpamenti fra professioni

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Possibilità di accorpamenti fra categorie professionali che svolgono attività similari: ecco le regole secondo gli agrotecnici.
Un emendamento del Governo al decreto legge n. 1/2012 sulle liberalizzazioni prevede la possibilità di accorpamenti fra categorie professionali “che svolgono attività similari”, si tratta di un’importante novità che potrebbe semplificare il quadro complessivo delle professioni, a condizione che vengano seguite alcune ineludibili regole, eccole qui di seguito.

  1. Gli accorpamenti non debbono consentire modifiche nella denominazione degli Ordini e Collegi accorpati tale da trasformarne fittiziamente l’origine o confonderla con denominazioni professionali precedenti; dunque le denominazioni degli Albi che si unificano (ed i relativi titoli professionali) devono essere identiche o comunque coerenti con le denominazioni di provenienza. Soprattutto occorre evitare che categorie composte da soggetti privi di titolo di laurea  adottino denominazioni o titoli già o normalmente riservati alle categorie professionali composte interamente da soggetti laureati.
  1. Le competenze delle professioni che si accorpano devono rimanere identiche a quelle  per loro già fissate dalla legge, evitando che l’unificazione sia l’occasione per surrettiziamente attribuirsi nuove competenze, non sorrette da adeguati percorsi formativi, ovvero istituire nuove competenze riservate, ulteriori a quelle già esistenti.
  1. Non devono essere modificati i titoli che attualmente danno accesso alle professioni oggetto di fusione od accorpamento. Soprattutto non devono essere istituite nuove riserve nei titoli di accesso, modificando le attuali norme (ed in particolare il DPR n. 328/2001) che consentono ai laureati di primo livello di una determinata Classe di laurea la possibilità di iscriversi in più Albi, così attribuendo loro una facoltà di libera scelta, che pone il sistema  professionale in concorrenza.
  1. Di conseguenza non è ammissibile l’abolizione delle “Sezioni B” (riservate a determinate categorie di laureati) negli Albi che le prevedono oppure la modifica in negativo dei titoli di studio che attualmente consentono di accedere volontariamente a determinate professioni, per obbligare gli interessati ad iscriversi esclusivamente ad altre, alle quali già oggi potrebbero accedere ma che invece disertano per libera scelta.
  1. Nello specifico attualmente all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accedere ben otto distinte Classi di laurea (e precisamente: L-2 Biotecnologie (ex-Classe 1); L-7 Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8); L-21  Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale (ex-Classe 7); L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17); L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 25, ora sdoppiata); L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (ex-Classe 25, ora sdoppiata); L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (ex-Classe 27);  L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40)) ed il Collegio Nazionale di categoria mai accetterà che questo accesso venga limitato o proibito in favore di altri Albi attualmente disertati dai giovani laureati, per libera scelta di questi ultimi.

Qualunque accorpamento o fusione che venisse autorizzata al di fuori di questi principi peraltro violerebbe la ratio del provvedimento, perché non più di fusione od unificazione si tratterebbe, ma bensì dell’istituzione di nuove professioni, con nuove competenze, nuovi ordinamenti e nuovi titoli di accesso. Per quanto riguarda l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati l’unico accorpamento ritenuto possibile è su base verticale, fra gli Albi dello stesso medesimo settore e che svolgono attività similari (sono dunque esclusi accorpamenti e/o fusione “orizzontali” come, ad esempio, quelle perseguite da Geometri, Periti agrari ed industriali insieme), e dunque per gli Agrotecnici si tratterà di sondare la disponibilità dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti agrari ed eventualmente Tecnologi alimentari a valutare la creazione di un super-Albo professionale del settore agrario, alimentare ed ambientale.