Semplificazione burocratica

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Sono queste le due parole – chiave che hanno ispirato i contenuti del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, meglio noto come “Decreto Campolibero”, in attesa di essere convertito in legge e destinato a modificare parte delle normative che regolamentano il settore agricolo. In dettaglio, diversi profili attengono ai controlli che è chiamato ad effettuare l’Icqrf, ossia l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.  Al fine di fornire utili chiarimenti, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto ad emanare apposita circolare applicativa, datata 2 luglio 2014, che delinea gli aspetti operativi delle più significative misure previste dal citato decreto.

Con particolare riferimento ai controlli, la circolare sottolinea che il nuovo sistema si pone la finalità di semplificare e coordinare la disciplina dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare. Al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni nei controlli ed evitare un aggravio delle imprese agricole, è stato disposto che tale attività ispettiva sia svolta dagli “organi di vigilanza” in forma coordinata, tenuto conto del piano nazionale integrato (PNI) e delle Linee guida adottate e che sia garantito l’accesso all’informazione sui controlli.

In dettaglio, gli esiti di questi ultimi dovranno confluire in un apposito “registro unico dei controlli”. Alle imprese agricole deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida. Nei controlli successivi non possono, quindi, essere oggetto di contestazione adempimenti relativi ad annualità e a tipologie di controllo che siano stati oggetto di verifica nel corso della precedente ispezione e risultanti dalla citata verbalizzazione, con esclusivo riferimento agli atti ed ai documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di controllo ispettivo. Naturalmente tutto ciò non vale nel caso in cui comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore non abbiano consentito la rilevazione dell’illecito, ovvero nel caso in cui emergano successivamente atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione.

Altra novità riguarda la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Un’ulteriore modalità di estinzione dell’obbligazione è rappresentata dalla possibilità dell’adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni) dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa con il vantaggio per il responsabile di ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta, così come avviene con le violazioni del Codice della Strada.

Infine, le novità normative prevedono anche una serie di semplificazioni a vantaggio degli operatori vitivinicoli, in particolare è stata eliminata l’autorizzazione per la produzione di mosto cotto, sostituendola con una mera comunicazione preventiva da inviarsi al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF entro il quinto giorno antecedente all’inizio della produzione; si consente la preparazione di bevande spiritose negli stabilimenti dai quali si estraggono mosti e vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol; permane, invece, il divieto di produrre nei suddetti stabilimenti le bevande spiritose ottenute a seguito di distillazione o di macerazione.

A cura di Antonio Longo