Rete soggetto e rete contratto

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In materia di contratto di rete in agricoltura, gli imprenditori che intendano associarsi hanno due diversi opzioni, ossia possono scegliere se costituire una rete soggetto oppure una rete contratto “pura”. Sono diverse le implicazioni che conseguono all’una o all’altra modalità di collaborazione.

Preliminarmente, occorre precisare che l’obbligo di depositare la situazione patrimoniale presso il competente registro delle imprese è previsto solo in campo a quelle aziende che decidano di aderire ad una rete soggetto, cioè a quelle reti che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

Effettuata tale importante premessa, entriamo nel merito della forma giuridica del contratto di rete, evidenziando le principali differenze che sussistono tra le due tipologie prima individuate.

Innanzitutto, giova evidenziare che la normativa di settore, richiamata nelle scorse settimane nei nostri precedenti contributi sulla materia, sottolinea che il contratto di rete che prevede l’organo comune ed in fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto della stessa nei modi sanciti dalla stessa normativa. In tal senso, è prescritto che se si prevede la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese. In tale caso, si acquista la soggettività giuridica.

Preso, quindi, atto che le aziende agricole possono scegliere tra la rete contratto o la rete soggetto, risulta fondamentale evidenziare le dirette conseguenze di tali opzioni. E infatti, nelle reti contratto, la titolarità di beni e diritti, nonché di obblighi, con particolare riferimento a quelli di natura tributaria, resta in capo alle singole aziende aderenti.

Pertanto, ciascuna impresa aderente alla rete sarà chiamata a fare concorrere alla formazione del proprio risultato di esercizio i costi sostenuti per aderire alla rete e i relativi risultati conseguiti grazie all’attuazione del programma oggetto dell’accordo di rete.

Se si costituisce una rete senza fondo patrimoniale e senza organo comune destinato a svolgere attività di rappresentanza nei confronti di terzi soggetti, il contratto di rete va depositato nella sezione del registro delle imprese presso cui risulta iscritto ciascun aderente. In tale ipotesi, l’efficacia di tale contratto inizierà a decorrere dalla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte.

È possibile stipulare il contratto di rete sia per atto pubblico sia per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, con firme autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La legislazione prevede anche un’altra possibilità: utilizzo del modello contrattuale standard.

Numeri alla mano, la tipologia di contratto di rete agricola preferita è quella “pura” poiché le aziende del comparto primario preferiscono avvalersi della forma giuridica prevista in materia di cooperative in quanto oggetto di specifiche, e più vantaggiose rispetto alla rete soggetto, misure agevolative.

Di Antonio Longo