Requisiti soggettivi ed oggettivi del contratto di rete agricolo

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Nelle scorse settimane abbiamo inquadrato dal punto di vista normativo il contratto di rete agricolo. Con questo nuovo contributo proseguiamo il percorso di approfondimento intrapreso, individuando quali sono i requisiti soggettivi e quelli oggettivi su cui si basa tale forma di collaborazione.

Partiamo dalle realtà produttive che possono associarsi utilizzando il contratto di rete. Deve trattarsi di imprese agricole, singole  (ditta individuale) o associate (aziende gestite in forma collettiva), così come definite dal noto articolo 2135 del Codice Civile, che possano essere incluse nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI) in base alla disciplina dettata dalla normativa europea. In sostanza, stiamo parlando di aziende che occupano meno di 250 persone, con un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Delineati i requisiti soggettivi, passiamo alle condizioni oggettive necessarie per dar vita al contratto di rete. La disciplina in materia sancisce che l’istituto in oggetto prevede che le imprese agricole mettano in comune i fattori della produzione, ad esempio attrezzature e risorse umane,  per conseguire lo scopo condiviso indicato in seno al contratto, ossia la realizzazione di una produzione, naturalmente agricola, che favorisca la crescita delle consociate, tanto sotto il profilo dell’innovazione quanto dal punto di vista della competitività.

Pertanto,  il contenuto del contratto di rete dovrà prevedere, tra le altre clausole, la specifica previsione degli obiettivi da raggiungere, le modalità per “misurare” la conquista di tali traguardi, il programma di rete che sancisce in maniera puntuale i diritti e gli obblighi dei partecipanti, le modalità in base alle quali ripartire il prodotto agricolo comune conseguito.

L’aspetto caratterizzante il contratto di rete agricolo, ben messo in evidenza dalla normativa che disciplina il settore, è rappresentato dal fatto che la produzione derivante dall’esercizio in comune dell’attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa tra i contraenti in natura, con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nello stesso contratto.

Tale acquisto a titolo originario è, però, subordinato a certe condizioni: in primis, che tutti i partecipanti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività connesse non siano prevalenti e risultino complementari rispetto alle prime; inoltre, che la partecipazione al conseguimento degli obiettivi si realizzi attraverso apporti equivalenti e condivisione di mezzi umani e tecnici, proporzionati alle potenzialità del terreno messo in comune; infine, che la divisione della produzione avvenga in maniera proporzionata rispetto al valore del contributo fornito da ciascun partecipante.

Di Antonio Longo