Redditometro applicabile anche ai coltivatori diretti

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Spauracchio redditometro. Anche per i coltivatori diretti. E’ stata pubblicata pochi giorni fa una sentenza emessa dalla sezione Tributaria della corte di Cassazione che riguarda molto da vicino i produttori agricoli, anch’essi soggetti alle rigorose regole previste in materia di accertamento di entrate non dichiarate e, pertanto, di tasse evase. Il provvedimento in questione adottato dal supremo giudice di legittimità è la sentenza n. 10747 dello scorso 16 maggio. La vicenda riguarda un coltivatore diretto campano che ha fatto ricorso al terzo grado di giudizio per provare a sovvertire quanto statuito dalla sentenza adottata dalla Commissione Tributaria Regionale.

L’iter aveva preso il via con l’accertamento sintetico (redditometro) emesso nei confronti del contribuente che ha proposto formale ricorso, supportato da specifica perizia tecnica di parte, dinnanzi alla giurisdizione tributaria che, nei primi due gradi di giudizio, non ha condiviso le ragioni esposte dal ricorrente. L’amministrazione finanziaria, in particolare, aveva contestato al coltivatore diretto un tenore di vita superiore rispetto alle potenzialità derivanti dalla sola attività agraria.

E anche la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente. Sulla scorta della lettura delle motivazioni della sentenza, si evince che lo strumento del redditometro è applicabile anche nei confronti dei produttori agricoli i quali sono chiamati a provare la legittima del provenienza del denaro attraverso la contabilità Iva. “Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, può soltanto valutare se il contribuente offra prova in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati nella norma” si legge nella motivazione della sentenza. La Cassazione, condividendo le sentenze di merito precedenti, ha confermato che il redditometro è applicabile al coltivatore diretto anche se in presenza di soli redditi agrari. Spetta, infatti, al contribuente provare che i redditi effettivi conseguiti in base all’attività agricola siano sufficienti a giustificare il tenore di vita.

Articolo di Antonio Longo