Quando essere “eccezionale” non è un vantaggio…

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Per poter circolare, il Codice della Strada impone ai veicoli dei limiti ben precisi di masse e di ingombri. Ciò vale anche per le macchine agricole: se i limiti prescritti vengono superati, è comunque possibile circolare, ma a patto di rispettare una serie di speciali adempimenti tecnici e burocratici. È essenziale verificare e seguire correttamente l’iter previsto, a seconda della provincia di appartenenza dell’azienda agricola.

Il continuo e inarrestabile incremento della capacità lavorativa delle macchine agricole in molti casi ha inevitabilmente comportato un aumento delle loro dimensioni e masse. Il miglioramento della produttività si accompagna però ad una più sentita esigenza di mobilità, che prevede necessariamente frequenti spostamenti su strada pubblica, per poter raggiungere in tempi ragionevoli gli appezzamenti da lavorare. Per contro, la viabilità  non risulta essere sempre all’altezza delle necessità di circolazione delle macchine, in particolare delle loro dimensioni e delle masse. Infatti, non si deve dimenticare che spesso si tratta di convogli costituiti dal trattore e la o le attrezzature ad esso accoppiate, oppure di mezzi semoventi quali mietietitrebbiatrici, falciatrinciacaricatrici, raccoglibietole, ecc., che sono caratterizzate da ingombri complessivi eccedenti i limiti previsti dal Nuovo Codice della Strada (NCdS). Per questo, tali cantieri e/o macchine sono definiti “eccezionali”, e possono transitare sulle strade pubbliche solo grazie a specifiche condizioni, dettagliate in una documentazione preparata in precedenza. Tra l’altro, i trasporti eccezionali non si riferiscono solamente alle macchine agricole, ma anche e soprattutto a  quei veicoli che per motivi tecnici devono movimentare carichi ingombranti, quali motrici e rimorchi con assi ravvicinati e pneumatici gemellati, per il trasporto di attrezzature di notevoli dimensioni (ad es. silos, serbatoi, trasformatori elettrici, imbarcazioni, ecc.), che normalmente viaggiano a velocità ridotta, creando spesso intralcio al normale fluire del traffico. In tal caso, è necessario provvedere alla cosiddetta “scorta tecnica”.

I limiti di ingombro

Nel dettaglio, l’art. 61 dell’NCdS prevede che le macchine agricole eccedenti anche solo uno dei seguenti parametri: larghezza fuori tutto di 2,55 m,  lunghezza di 12,00 m del singolo mezzo (16,50 m nel caso di un convoglio formato da trattore e rimorchio oppure operatrice trainata o portata), altezza di 4,00 m, determinati valori di massa massima per ogni asse, siano da considerare “eccezionali”. La circolazione di tali veicoli deve essere specificamente autorizzata dal competente settore dei trasporti privati della provincia nella quale l’azienda agricola ricade per competenza, in conformità all’art. 104 del NCdS. La durata dell’autorizzazione è di 24 mesi, ed è rinnovabile per un identico periodo. Se però, oltre alle dimensioni, anche la massa massima costituisce eccezionalità, la domanda ha validità abbreviata di tipo annuale, e comunque scadente il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

La documentazione

La domanda deve essere redatta su un modulo dedicato, disponibile su carta presso le amministrazioni provinciali, ma anche scaricabile on-line dai siti web dei medesimi enti. Dopo la compilazione deve essere presentato agli uffici preposti, allegando la fotocopia (leggibile) della carta di circolazione e dell’allegato tecnico della macchina (o del convoglio) e fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante dell’azienda, sottoscrivendo anche un’autocertificazione da esibire su singolo modulo. Oltre a ciò, bisogna effettuare un versamento su un conto corrente postale specifico, intestato alla provincia che rilascia l’autorizzazione, con la causale “Oneri amministrativi per trasporti eccezionali – macchine agricole”, il cui importo è stabilito dagli uffici del Dipartimento settore viabilità e trasporti privati di ogni Provincia. Infine, bisogna apporre sulla documentazione le marche da bollo previste, in relazione alla periodicità dell’autorizzazione. Qualora la macchina agricola sia ancora in fase di immatricolazione, occorre allegare il cosiddetto foglio di via, o meglio la “carta provvisoria di circolazione”, oltre all’allegato tecnico o un estratto delle caratteristiche tecniche, al fine di permettere al responsabile del servizio di verificare l’effettiva corrispondenza del veicolo ai dati riportati sulla domanda presentata. L’autorizzazione ha validità sull’intero territorio regionale per gli assi stradali di proprietà della provincia e dei comuni ad essa afferenti. Non ha invece validità per i tratti stradali di competenza ANAS: in questo caso occorre inoltrare analoga richiesta di autorizzazione al transito, con una differente tipologia di domanda.

Diversi livelli di approntamento

Qualora l’ingombro in larghezza sia compreso tra 2,56 e 3,20 m, il convoglio può circolare con la sola autorizzazione rilasciata dall’ente competente, mentre se è oltre i 3,20 m bisogna organizzare anche la cosiddetta “scorta tecnica”, ossia far precedere la macchina o il convoglio da un veicolo in dotazione all’azienda, dotato di luce lampeggiante e drappo rosso (bandiera) per segnalare l’arrivo del veicolo eccezionale. Peraltro, alcuni enti provinciali hanno imposto la presenza della scorta tecnica anche per quelle macchine che pur non superando la larghezza di 3,20 m (ma solo quella di 2,55 m) devono circolare su strade con una larghezza della carreggiata minore di 6,00 m.

Alcune tipologie di veicoli agricoli, quali ad es. le mietitrebbiatrici o le falciatrinciacaricatrici, devono circolare con la testata sistemata su un carrello rimorchio, oppure montata nella posizione operativa, adeguatamente ripiegata. In tal caso, bisogna rispettare scrupolosamente le prescrizioni inserite nella carta di circolazione e nell’allegato tecnico. È bene anche accertarsi preventivamente che gli allestimenti che si intendono adottare siano espressamente previsti sui documenti citati: infatti, il veicolo può assumere di volta in volta dimensioni e masse anche notevolmente diverse tra loro, tali da prevedere o meno la presenza della scorta, o anche il pagamento dell’indennizzo di maggiore usura stradale, imposto qualora si superino determinati valori di carico per asse.

A cura di Enrico Colombo (articolo pubblicato su Macchine Agricole di maggio 2014)

[box title=”Le autorizzazioni per l’ANAS” box_color=”#e36614″]Per le domande di autorizzazione al transito di veicoli eccezionali sulla propria rete di competenza, sin dal 2009 il gestore della rete stradale ed autostradale nazionale riceve la documentazione necessaria unicamente per via telematica, tramite il Portale “TEWeb”. Dopo essersi registrati sul sito www.stradeanas.it, si accede alla sezione Trasporti Eccezionali per eseguire  la procedura di invio della documentazione, che poi viene inviata all’ufficio competente, rilasciando l’autorizzazione ad effettuare il transito se è conforme. Per le macchine agricole è stata predisposta un’apposita sezione, dove oltre ai dati tecnici del o dei veicoli bisogna inserire la denominazione completa dell’azienda e copia della carta di circolazione (o una dichiarazione auto sostitutiva per i documenti che non siano disponibili).[/box]

 

[box title=”La tassa di usura e le condizioni del manto stradale” box_color=”#e36614″]Qualora venga superato il limite di massa imposto dal Codice della Strada, i titolari di macchine agricole semoventi in regime di eccezionalità sono tenuti al versamento di una tassa, dovuta per la presunta maggior usura provocata al manto stradale. Le tabelle specifiche pubblicate a cura di ogni provincia (e aggiornate annualmente sulla base di un aumento prestabilito…) si riferiscono ad un determinato rapporto tra massa massima e oneri da versare. Gli importi sono frazionabili in relazione alla durata di impiego della macchina eccezionale: ad esempio, le mietitrebbiatrici possono pagare la tassa di usura su base annuale, oppure per 3, 4, 6 mesi, evitando che debba essere versata la somma più alta. Si tratta di fondi che le amministrazioni provinciali dovrebbero, per logica, destinare al ripristino della funzionalità delle strade di competenza. In realtà, non è difficile constatare che interi assi della cosiddetta “rete viabilistica inferiore” risultano essere piuttosto compromessi per quanto riguarda il manto stradale, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, che sovente è assente o in condizioni davvero precarie. Oltre a ciò, si possono constatare spesso banchine stradali non sfalciate con regolarità e prive di scoline laterali, e rotatorie incolte, dove la vegetazione spontanea impedisce la corretta visibilità della cartellonistica di direzione. Tale precaria situazione sarà pure provocata dalla cosiddetta “spendig review” e/o dallo (sciagurato) patto di stabilità, ma è altrettanto evidente che dalla circolazione di macchine agricole (e trasporti eccezionali di autocarri ed autoarticolati) i vari enti incassano cifre di tutto rispetto. Ci si chiede quindi se questi fondi vengano effettivamente destinati (e spesi) in coerenza alle ragioni per le quali sono stati chiesti e incassati…[/box]