Prorogato il termine di pagamento dell’Imu per i terreni “montani”

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La notizia tanto attesa è ufficialmente giunta. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani.

Il decreto prevede, nello specifico, uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’Imu sui terreni agricoli montani. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014. Una questione che ha fatto discutere, e non poco, nelle precedenti settimane e che probabilmente non si è del tutto conclusa. Infatti, come affermato nei giorni scorsi da fonti governative, potrebbero essere rivisti anche i criteri per individuare i terreni esenti.

Come in precedenza già scritto dalla nostra testata, è il decreto interministeriale datato 28 novembre, adottato dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i dicasteri delle Politiche Agricole e dell’Interno, che ha mutato il regime sinora applicato in materia di Imu, fissando la soglia di esenzione dal pagamento per i terreni agricoli che si trovano ad oltre 600 metri di altitudine.

Sulla scorta di quanto sancisce in tema di imposta municipale unica l’articolo 22, comma 2, del Dl 66/2014, che ha rinnovato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 16/2012, manterranno l’agevolazione quei terreni appartenenti a comuni situati ad un’altitudine pari o superiore a 601 metri. Per quelli che, invece, si trovano ad un’altezza inferiore, il regime dell’esenzione sarà legato alle condizioni soggettive del titolare stesso. In particolare, vengono “salvaguardati” i terreni agricoli posseduti, o condotti in comodato o in affitto, da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, pure se ricadenti nel territorio di comuni ubicati ad un’altitudine compresa tra i 281 metri ed i 600 metri. Per trovare tutte le informazioni relative alle altitudini dei comuni italiani il decreto rimanda all’ “Elenco dei comuni italiani” pubblicato sul sito dell’IstatNiente Imu anche per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.

 

Articolo di Antonio Longo