“Patentino” per prodotti fitosanitari  

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La scadenza è ormai prossima. Il prossimo 26 novembre entreranno in vigore le nuove norme riservate all’uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dal nuovo regime delineato dal decreto del ministero delle Politiche Agricole, adottato di concerto con i dicasteri dell’Ambiente e della Salute, datato 22 gennaio 2014 con cui è stato approvato il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei citati prodotti. In particolare, dalla data indicata scatta l’obbligo del patentino per coloro che utlizzano fitosanitari. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa richiamata. A  decorrere  dal  26  novembre, il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari costituirà requisito obbligatorio per  chiunque  intenda  acquistare e/o utilizzare  i  prodotti  fitosanitari  destinati ad utilizzatori professionali. A decorrere  dalla medesima data, inoltre, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti  fitosanitari  costituirà  un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato, tanto all’ingrosso quanto al dettaglio, di  tutti i prodotti fitosanitari destinati  ad utilizzatori professionali. Il decreto precisa che per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore e’  tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso. I certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che hanno frequentato i prescritti corsi di formazione. Tali percorsi formativi per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che si differenzia pero’ nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo svolto in concreto. Il decreto prescrive che per ottenere il  rilascio  del  certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita, nonche’ alla consulenza, necessita partecipare ai rispettivi corsi di formazione ed al superamento dell’esame di abilitazione, inoltre la frequenza ai corsi non deve essere inferiore al  75%  del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza. Le autorita’ regionali o provinciali competenti sono chiamate ad effettuare  la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione attraverso un esame. Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di  istruzione superiore  di  durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. In ogni caso, anche i predetti soggetti,ai fini dell’acquisizione della suddetta abilitazione, sono comunque tenuti a superare l’esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono  tenuti, inoltre, alla  partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell’abilitazione.

Articolo di Antonio Longo