Parliamo di … contratto di rete

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L’unione fa la forza. Anche, naturalmente, nel settore agricolo. Negli ultimi anni si è sempre più diffuso l’utilizzo del “contratto di rete” per dar vita e sviluppare progettualità condivise tra più soggetti economici. In uno scenario economico altamente globalizzato, quale quello odierno, le sinergie e le forme di collaborazione possono davvero rappresentare un plus per le diverse realtà produttive. Considerata la valenza della tematica, è nostro intendimento dedicare alcune specifiche riflessioni circa la disciplina dell’istituto, partendo dalle definizioni e dai lineamenti normativi con questo primo contributo. Dal punto di vista generale, il contratto di rete, per definizione, consente di aggregare più soggetti al fine di realizzare un programma comune, senza per questo dovere ricorrere alla formale costituzione di un nuovo soggetto giuridico. Si tratta, quindi, di uno strumento snello e di agevole gestione, attraverso la definizione di un “comune programma di rete”.

A livello di contesto generale, il contratto di rete ha trovato formale riconoscimento del nostro ordinamento giuridico grazie all’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Tale regolamentazione normativa è stata sottoposta  negli anni successivi a diverse modifiche.

In tal senso, è stato l’articolo 1 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 92, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ad introdurre la nuova formula del contratto di rete riservata alle imprese che operano nel comparto primario. Si tratta, in prima sintesi, di una disciplina finalizzata a promuovere e a sostenere i processi in grado di garantire innovatività e competitività nel settore.

Nello specifico, con particolare riferimento, appunto, al settore agricolo, possono utilizzare l’istituto in oggetto le imprese definite come piccole e medie, in base alla previsioni delle norme Comunitarie, al fine di suddividere in natura tra i contraenti stessi, secondo il programma comune di rete, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete stipulato.

Individuati, preliminarmente, i confini normativi dell’istituto, nel prossimo articolo che la nostra testata fornirà sull’argomento saranno individuati i requisiti soggettivi e quelli oggettivi concernenti il contratto di rete nel comparto agricolo.

Di Antonio Longo