Una titolare di partita IVA, proprietaria, per successione ereditaria, di terreni agricoli seminativi, boschivi, cespugliati ed arborati, che mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali, ubicati in provincia di Cagliari e, precisamente, nei territori dei Comuni di Sinnai, Quartucciu, Maracalagonis e Settimo San Pietro ha posto il dubbio: se i comuni nel cui territorio ricadono i terreni sono qualificati come montani, sussiste l’obbligo di adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate? La proprietaria, considerato che i suoi terreni ricadono parzialmente in zona montana, ha sollecitato tramite interpello direttamente l’Agenzia delle Entrate, richiamando, in particolare, la normativa introdotta lo scorso anno dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento datato 28 luglio scorso, ha fornito gli opportuni chiarimenti. Si premette che la contribuente riteneva che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, possa essere adottato il criterio della “prevalente ubicazione” dei terreni in territori montani, e quindi, considerato che i fondi di cui è proprietaria sono situati per il 70% in detti territori, si dichiarava in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esonero. Pertanto, ciò premesso, la contribuente dichiarava che non avrebbe adempiuto ai nuovi obblighi introdotti, a far data dal 1° gennaio 2017, provvedendo ad inviare per l’ultima volta, entro il 20 aprile 2017, la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016 (c.d. “spesometro”). Al cospetto di tale scenario, l’Agenzia, nel richiamare la normativa che prevede l’obbligo di trasmissione telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”, ricorda che la disposizione esonera espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, situati nelle zone montane. Delineato il quadro normativo, il provvedimento precisa che “ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola” . Pertanto, per fruire dell’esonero è necessario che i soggetti individuati svolgano la loro attività in terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine e compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; inoltre, facenti parte di comprensori di bonifica montana. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo svolgimento dell’attività in detti terreni non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero i produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. In conclusione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia ha condiviso l’impostazione adottata dalla contribuente.
Di Antonio Longo