Obblighi tributari per terreni in zone montane

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Una titolare di partita IVA, proprietaria, per  successione  ereditaria, di  terreni  agricoli  seminativi,  boschivi,  cespugliati  ed  arborati, che  mantiene  in  buone condizioni  agronomiche  e  ambientali, ubicati  in  provincia  di Cagliari  e,  precisamente,  nei  territori  dei  Comuni  di  Sinnai,  Quartucciu, Maracalagonis  e  Settimo  San  Pietro ha posto il dubbio: se i comuni nel cui territorio ricadono i terreni sono qualificati come montani, sussiste l’obbligo di adempiere al  nuovo  obbligo  di  trasmissione  telematica  all’Agenzia delle  Entrate  dei  dati  delle  fatture  emesse  e  di  quelle  ricevute  e  registrate? La proprietaria, considerato che i suoi terreni ricadono parzialmente in zona montana, ha sollecitato tramite interpello direttamente l’Agenzia delle Entrate, richiamando, in particolare, la normativa introdotta lo scorso anno dal decreto  legge  22  ottobre  2016,  n.  193, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225.  L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento datato 28 luglio scorso, ha fornito gli opportuni chiarimenti. Si premette che la contribuente riteneva  che,  ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  esonerati, possa  essere  adottato  il  criterio  della  “prevalente  ubicazione”  dei  terreni  in  territori montani, e quindi, considerato che i  fondi  di  cui  è  proprietaria  sono situati  per  il  70%  in  detti territori,  si dichiarava in possesso dei  requisiti  per  poter  beneficiare  dell’esonero. Pertanto, ciò premesso, la contribuente dichiarava che non avrebbe adempiuto ai  nuovi  obblighi  introdotti,  a  far  data  dal  1° gennaio  2017,  provvedendo  ad  inviare  per l’ultima  volta,  entro  il  20  aprile  2017,  la  comunicazione  relativa  alle  operazioni rilevanti  ai  fini  IVA  effettuate  nell’anno  2016  (c.d.  “spesometro”). Al cospetto di tale scenario,  l’Agenzia, nel richiamare la normativa che prevede  l’obbligo  di  trasmissione  telematica,  entro  l’ultimo giorno  del  secondo  mese  successivo  ad  ogni  trimestre,  dei  dati  “di  tutte  le  fatture emesse  nel  trimestre  di  riferimento,  e  di  quelle  ricevute  e  registrate,  comprese  le  bollette  doganali,  nonché  i  dati  delle  relative  variazioni”, ricorda che la  disposizione  esonera  espressamente  dal  suddetto  obbligo  i  soli  produttori agricoli  che nell’anno solare  precedente  abbiano  realizzato  o, in  caso  di  inizio  di  attività,  prevedano  di  realizzare  un  volume  d’affari  non  superiore a  7.000  euro,  costituito  per  almeno  due  terzi  da  cessioni  di  prodotti  agricoli, situati  nelle  zone  montane. Delineato il quadro normativo, il provvedimento precisa che “ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  esonerati,  è necessario  fare  riferimento  al  luogo  in  cui  sono  ubicati  i  terreni  sui  quali  viene  svolta l’attività  agricola” . Pertanto, per  fruire  dell’esonero  è  necessario  che i soggetti individuati svolgano  la  loro attività in terreni  situati  ad  una  altitudine  non  inferiore  a  700  metri  sul  livello  del  mare  e  in quelli  rappresentati  da  particelle  catastali  che  si  trovano  soltanto  in  parte  alla predetta altitudine e compresi  nell’elenco  dei  territori montani  compilato  dalla  commissione censuaria centrale; inoltre, facenti parte di comprensori di bonifica montana. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ritiene che  lo  svolgimento  dell’attività  in  detti terreni  non  debba  essere  esclusiva  con  la  conseguenza  che  rientrano  nell’esonero  i produttori  agricoli che  esercitano  l’attività  in  terreni  ubicati  in  misura maggiore al  50% in  zone  montane. In conclusione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia ha condiviso l’impostazione adottata dalla contribuente.

Di Antonio Longo