Nuove regole per la non conformità dei prodotti biologici

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Nell’ambito del solco tracciato dal corpus normativo europeo sulla produzione biologica e sui relativi controlli, il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti alimentari con provvedimento dello scorso 26 settembre ha disciplinato la materia relativa all’ “Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell’accertamento di non conformità”. Tale provvedimento regolamenta, in dettaglio, tutti i passaggi tecnico – burocratici concernenti i profili evidenziati, tenendo conto di quanto sancisce il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica, il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 concernente “Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di controllo devono applicare agli operatori, e da ultimo il D.L. n. 91/2014 (c.d. Campolibero), convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014, che ha introdotto il provvedimento della diffida applicabile a determinate fattispecie punite con sanzioni amministrative pecuniarie. Obiettivo precipuo del provvedimento è quello di garantire un comportamento uniforme tra i diversi Organismi di controllo negli aspetti connessi alla gestione delle non conformità e, in particolare, i termini per la riconsegna dei verbali di controllo ispettivo. Gli Organismi di controllo sono adesso chiamati ad adeguare la documentazione di sistema alle disposizioni impartite entro 30 giorni, per la successiva approvazione da parte della Direzione generale per il riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore. Gli Organismi di controllo applicheranno i tempi e le modalità di gestione delle non conformità dal 1° gennaio 2015.

Prima le definizioni

Modalità e tempi dei controlli, con relativi adempimenti, vengono delineati e scanditi dal decreto. Innanzitutto, vengono definiti i caratteri essenziali sia del provvedimento sia del verbale di controllo ispettivo. Il primo, atto emesso dall’Organismo di controllo a seguito di non conformità rilevate a carico dell’operatore, deve riportare il codice, la tipologia, una dettagliata descrizione della non conformità, l’indicazione della relativa misura e la decorrenza dell’applicazione della stessa, nonché il riferimento alla partita e/o lotto di prodotto e/o le attività e/o l’unità produttiva e/o intera azienda. Il provvedimento, inoltre, riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica anche i termini entro i quali l’Organismo di controllo verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità. Il secondo, documento che reca le informazioni complete sui risultati della visita ispettiva, comprende le eventuali osservazioni e rilievi di non conformità ed è redatto dall’ispettore dell’Organismo di controllo e rilasciato immediatamente all’operatore o ad un suo delegato dell’unità operativa, al termine della visita ispettiva.

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