Nuova disciplina per il lavoro occasionale in agricoltura

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Nelle scorse settimane sono entrate in vigore le nuove norme che disciplinano le prestazioni di lavoro di tipo occasionale. Andato in soffitta il sistema dei voucher, con non poche polemiche e prese di posizione contrarie anche nel settore agricolo, il legislatore ha inteso rimodulare la normativa in materia, in particolare con le previsioni contenute nel decreto legge n. 50 dello scorso 24 aprile e successiva legge di conversione n. 96 del 21 giugno. Al fine di chiarire meglio i contorni della nuova disciplina, l’Inps si è premurata di emanare la circolare n. 107 datata 5 luglio per adottare la regolamentazione  attuativa delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale, ossia la disciplina del libretto Famiglia e del  Contratto  di  prestazione  occasionale.

Con successivo messaggio  n.  2887, l’istituto di previdenza, anche  a  seguito  degli  approfondimenti  condotti  con  il  Ministero  delle  Politiche Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  ha adottato  le  specifiche  istruzioni  volte  ad  integrare  e rivalutare  la  misura  minima  della  retribuzione  oraria  da  assumere  a  riferimento  per  la regolazione  del  compenso  delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale  nel  settore  dell’agricoltura. Inoltre, ai  fini  dell’omogenea  applicazione  dei limiti  dimensionali  per  il  ricorso  al  contratto  di  prestazione  occasionale, sono  stati precisati  i  criteri  di  computo  dei  lavoratori  occupati  in  relazione  alle diverse  forme  contrattuali. La nota dell’Inps evidenzia che la misura minima della retribuzione oraria per la  determinazione  del  compenso delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale  nel  settore  agricolo  è  ricavata  assumendo  a  riferimento  i minimi  salariali  mensili  degli  operai  agricoli fissati dal CCNL  stipulato  dalle  Organizzazioni maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale, ossia il CCNL  per  gli  operai  agricoli  e  florovivaisti del  22  ottobre  2014.  Ai  previsti minimi  salariali  è  aggiunto,  in  relazione alla  peculiare  natura del  rapporto  di  lavoro  occasionale,  il  cd.  terzo  elemento  retributivo,  previsto,  per  gli operai a tempo determinato,  quale  corrispettivo degli istituti riconosciuti agli  operai  a  tempo indeterminato, quindi le festività  nazionali  e  infrasettimanali,  ferie,  tredicesima e quattordicesima mensilità. Pertanto, in relazione alle aree professionali  in  cui  è  articolato,  in  base  al  citato  CCNL,  il sistema  di  classificazione  degli  operai  agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  occasionale  nel  settore  agricolo sono  le seguenti: per la prima area professionale, euro 9,65 oraria per un totale giornaliero di euro 38,60; per la seconda area professionale, euro 8,80 oraria per un totale giornaliero di euro 35,20; infine, per la terza area professionale, euro 6,56 oraria per un totale giornaliero di euro 26,24.

Il messaggio Inps sottolinea che la misura del compenso minimo giornaliero  si  applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere. Inoltre, conferma che le  parti, utilizzatore  e  lavoratore,  possono  liberamente  regolare  lo svolgimento  della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime. Per quanto riguarda i criteri da seguire per il computo dei lavoratori occupati, tenendo conto che possono  fare  ricorso  al  contratto  di  prestazione  occasionale  i  datori  di  lavoro  che hanno  alle  proprie  dipendenze  non  più  di  cinque  lavoratori  a  tempo  indeterminato, l’Inps specifica che i lavoratori  assunti con contratto  di  apprendistato  non  vanno  conteggiati  nella  misura della  forza  aziendale  a  tempo  indeterminato e che ai fini del  computo della  forza aziendale mensile, determinato il numero complessivo  dei  lavoratori  occupati,  tenendo  in  considerazione, per i lavoratori a  tempo parziale,  la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va  arrotondato  per eccesso  laddove  il  valore  del  primo  decimale  sia  superiore  a  0,5  ovvero per  difetto in caso contrario.

Di Antonio Longo