Novità per il pagamento dell’Imu dei terreni montani

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Non c’è pace per la disciplina dell’Imu relativa ai terreni montani. Tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2015 i provvedimenti normativi che regolamentano la materia si sono susseguiti ad ogni piè sospinto. L’ultimo in ordine temporale è datato 24 gennaio ultimo scorso: si tratta del decreto legge n. 4 che contiene misure urgenti in materia di esenzione IMU e che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea. Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri che ha approvato la proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina.

Cosa prevede il decreto. A decorrere dall’anno di imposta 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applicherà ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, così come individuati dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; inoltre, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, così come riportati nel citato elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat. Importante precisazione del decreto: tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014, in ogni caso per lo scorso anno non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario, così come testualmente recita il decreto, “al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, così da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato”.

Proroga del termine di pagamento. Disciplinata in tal modo la materia, il decreto sancisce inoltre che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione saranno chiamati a versare l’imposta entro il nuovo termine del 10 febbraio 2015.

 Articolo di Antonio Longo