Maggiore trasparenza per grano e riso

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Tutela del Made in Italy. Proseguono le attività finalizzate a preservare le tipicità italiane, da sempre oggetto di illegittime azioni di contraffazione. Dopo altri prodotti, tocca adesso al riso ed al grano per la pasta. Con due nuovi decreti interministeriali, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, è stato introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso e del grano per la pasta. Così come previsto per i prodotti lattiero – caseari, le nuove misure saranno sperimentate per un arco temporale di due anni.

I due Ministri hanno sottolineato l’importanza delle nuove misure introdotte, certamente utili e necessarie per dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy, ma anche per favorire ancor di più le esportazioni e la definizione di accordi commerciali con l’estero.

In tal senso, l’Italia, ancora una volta, si pone all’avanguardia rispetto al contesto europeo. “Chiediamo con ancora più forza all’Unione europea di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un’opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari”, ha evidenziato il Ministro Martina.

In sintesi,  ecco le principali novità introdotte dai due decreti. Per quanto riguarda il comparto grano/pasta, si prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Nel caso in cui il grano duro sia coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Sul fronte del settore del riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta debbano  essere indicati: a) “Paese di coltivazione del riso”; b) “Paese di lavorazione”; c) “Paese di confezionamento”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Dal punto di vista prettamente operativo, le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Alle aziende si è concesso un periodo pari a 180 giorni per adeguarsi al nuovo sistema e per smaltire le etichette e le confezioni già realizzate.

Di Antonio Longo