La nuova piattaforma Inps per il lavoro occasionale

2008

Lavoro occasionale ed agricoltura: diverse le novità che riguardano le prestazioni rese sui campi con le particolari tipologie di rapporti di collaborazione saltuaria. Al fine di adeguarsi alle specifiche peculiarità del comparto primario, e con il principale obiettivo di agevolare gli adempimenti burocratici da parte degli imprenditori agricoli, anche l’Inps ha introdotto una serie di novità. In particolare, nei giorni scorsi l’istituto di previdenza ha ufficialmente comunicato l’avvenuta implementazione della piattaforma informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole. In precedenza, come approfondito dalla nostra testata, l’Inps con la circolare n. 107/2017 avevo fornito indicazioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

In dettaglio, le specificità previste dall’articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte al punto 6.5 della circolare n. 107/2017, con particolare riferimento ai requisiti dei lavoratori che possono essere assunti, così come integrato con il messaggio n. 2887 del 12/07/2017, con il quale, in particolare, sono state rese note le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo. Facendo seguito a tali comunicazioni e precisazioni, adesso l’Inps si è premurata di evidenziare come la procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 8 settembre 2017 n. 5797, consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Nella recente comunicazione, l’Inps ricorda che trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienze di carattere straordinario, per esempio indisponibilità sopravvenuta del prestatore o per condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, si ribadisce non superiore a tre giorni consecutivi.Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato. Tale opzione è prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si sono registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria “azienda agricola”.

Di Antonio Longo