Integrazione del reddito

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Buongiorno, sono un coltivatore diretto e conduco ormai da molti anni il fondo di famiglia con annessa stalla per vacche da latte (circa 40 animali in mungitura). L’attuale congiuntura economica, unitamente ad un prezzo del latte non adeguato a coprire i costi di conduzione, ha determinato la diminuzione significativa del reddito della mia famiglia. Stiamo quindi cercando di integrare tale reddito con altre attività; tra queste vorrei intraprendere la produzione e la vendita, direttamente in azienda, di marmellate di frutta di vario tipo (fragole, ciliegie e pesche in particolare). Non avendo una superficie di grandi dimensioni adibita a frutteto, sarebbe mia intenzione, se l’attività dovesse prendere piede, acquistare frutta da trasformare da altri agricoltori della zona. Questa attività può essere considerata connessa all’agricoltura? Quale regime fiscale si applicherebbe? Grazie

PV, provincia di VI

 

Risponde l’Avv. Antonella Bonini:

Quando si fa riferimento al tema delle attività connesse all’agricoltura, si rimanda in primo luogo all’articolo 2135 del Codice Civile, il quale identifica come connesse all’agricoltura le attività “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (…)”. Sono quindi fondamentali due differenti concetti: in primo luogo il soggetto che esercita tali attività deve essere lo stesso che esercita la coltivazione del fondo e, secondariamente, i prodotti sottoposti alla trasformazione devono venire prevalentemente dall’attività di coltivazione dell’imprenditore agricolo stesso. È possibile, dunque, trasformare prodotti acquistati da terzi, ma essi devono essere in quantità non prevalente rispetto ai prodotti ottenuti attraverso la propria attività. Il concetto di prevalenza dei propri prodotti è molto importante, poiché in mancanza di questo requisito, l’attività si configurerebbe non più come connessa automaticamente all’agricoltura, ma la questione necessiterebbe di ulteriori approfondimenti. In primo luogo, è bene precisare che il requisito della prevalenza si accerta comparando le quantità dei prodotti acquistati da terzi con i propri (nel caso in cui si debbano confrontare beni di specie diverse è necessario comparare il valore dei prodotti aziendali con il costo dei prodotti provenienti da terzi). Una volta stabilito che i propri prodotti sono prevalenti, l’attività si configura come agricola; nel caso in cui i propri prodotti non dovessero essere prevalenti, è necessario verificare se i beni ottenuti rientrano o meno nell’elenco ministeriale che individua i prodotti che ai fini delle imposte dirette sono compresi nel reddito agrario. La lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi è presente nel suddetto elenco e conseguentemente è necessario considerare, ai fini fiscali, la presenza di una franchigia, all’interno della quale si gode ancora della tassazione catastale, pari al doppio della quantità della propria produzione. In altre parole, il reddito derivante dalla lavorazione del doppio della quantità (o il doppio del valore per prodotti non omogenei) dei prodotti di propria produzione è compreso nel reddito agrario, mentre la parte eccedente costituisce reddito di impresa e viene tassato di conseguenza”.

Articolo pubblicato su Imprese Agricole, Novembre 2013