Incentivi per i giovani

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Buongiorno, sono titolare di un’impresa agricolo/zootecnica attiva. Le dimensioni dell’allevamento impongono la necessità di avvalersi della collaborazione di alcuni dipendenti. Ho sentito parlare della promulgazione di un decreto legge che offre incentivi all’assunzione di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. Di cosa si tratta? Tale decreto è poi stato convertito in legge? 

PP, prov. di LO

 

Risponde l’Avv. Antonella Bonini*

*Studio associato Bonini – Liguoro

Gentile lettore, le confermiamo che lo scorso 23 agosto è entrata in vigore la legge n°99/2013; il testo di legge ha convertito il decreto legge da lei menzionato, che è il n°76 del 28 giugno 2013, il cosiddetto “decreto lavoro” recante appunto “misure urgenti per il rilancio dell’occupazione e in materia di Iva”. Tale decreto legge ha inteso, attraverso i 13 articoli di cui si compone, intervenire, tra gli altri, su temi di primaria importanza del mondo del lavoro, come lo stimolo alla crescita dell’occupazione, in particolare a tempo indeterminato, la disciplina del lavoro a termine e l’occupazione giovanile. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima tematica, va segnalato che la legge n°99/2013 introduce una significativa decontribuzione a favore di quei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nella pratica questa decontribuzione si traduce in un incentivo pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda imponibile ai fini previdenziali e viene corrisposto per un periodo massimo di 18  mesi. Il valore dell’incentivo mensile non può, in nessun caso, superare la cifra di 650 euro per ogni singolo lavoratore assunto e viene corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in agricoltura. Per poter usufruire del bonus è necessario che il nuovo assunto rispetti due requisiti, oltre a quello dell’età anagrafica; i neo assunti, infatti, non devono aver avuto un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti l’assunzione e devono essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Il decreto legge, all’articolo 2, prevedeva che le disposizioni volte a fronteggiare  la  grave  situazione  occupazionale  fossero di carattere straordinario e temporaneo e si applicassero esclusivamente fino alla data del 31  dicembre del 2015. Con la conversione in legge sono stati abrogati i limiti temporali per le assunzioni, anche se le risorse finanziarie cessano comunque nel 2016 (lo stanziamento totale è pari a 794 milioni di euro). Cogliamo l’occasione per segnalare ai nostri lettori che, attraverso le modifiche al provvedimento apportate dalle commissioni e successivamente approvate dal Parlamento, sono state introdotte importanti novità nell’ambito delle regole relative all’apprendistato e ai tirocini: le norme sulle linee guida per l’apprendistato, infatti, non saranno più straordinarie, con valenza fino a tutto il 2015, ma assumono il carattere di norme che varranno a regime; inoltre, tali regole non riguarderanno più soltanto le piccole e medie imprese, ma varranno per tutte le tipologie di azienda. La legge n°99/2013, infine, apporta alcune modifiche alla cosiddetta riforma Fornero, prevedendo che la pausa tra un contratto a termine e l’altro torni a dieci giorni per contratti fino a sei mesi e venti giorni per contratti di durata superiore. Sarà inoltre possibile per un contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi non indicare la ‘causale’ (da sottolineare che il Senato ha chiarito che i 12 mesi possono essere comprensivi della proroga).