Imu agricola: le risposte del ministero delle Finanze

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Imu agricola: tra repentine modifiche e cambi di rotta, dubbi e chiarimenti, e chi più ne ha più ne metta… Piuttosto controversa la questione negli ultimi mesi, con i contribuenti spesso spaesati al cospetto di un quadro normativo in continua evoluzione. Per aiutare gli addetti ai lavori ad adempiere al meglio l’obbligo tributario, il ministero delle Finanze ha pubblicato sul sito internet istituzionale le Faq più ricorrenti con relative risposte. Si tratta, in sostanza, di delucidazioni fornite a domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D. L. n. 4 del 2015. Un utile strumento per affrontare con maggiori certezze l’ormai imminente scadenza del 16 giugno.

Detrazione di 200 euro

Il ministero conferma che la detrazione spetta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale. Inoltre, tale detrazione si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP conceda i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP. Tale principio di legge è confermato anche nella Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015. E cosa succede nel caso in cui ci si trovi al cospetto di terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata? Il ministero risponde che, nel rispetto del principio della semplificazione degli adempimenti tributari, si devono prendere in considerazione per il calcolo della detrazione gli stessi criteri previsti per la cosiddetta “franchigia”, ossia la riduzione d’imposta, esplicitati nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. In tale provvedimento si legge che “nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo”. In ogni caso, la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Le faq effettuano un precisazione: per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune; per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona “svantaggiata”.

Dichiarazione, versamenti e rimborsi

La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. L’obbligo dichiarativo  viene meno in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola, è stata già dichiarata al comune. Inoltre, la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. Infine, tenendo conto che la legge di conversione del D. L. n. 4 del 2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1 di detto decreto il quale prevede che “i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento, il rimborso spetta anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che fino al 2013 era imponibile e che per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile mentre a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente.

Articolo di Antonio Longo