Il “giusto” riconoscimento giuridico per l’enoturismo

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C’è chi ha parlato di un risultato storico, chi ha accolto la novità con entusiasmo ma senza grandi sussulti. A prescindere dai diversi stati d’animo, certamente per il mondo dell’enoturismo si tratta di un passaggio fondamentale. La Legge di Bilancio targata 2018 ha “regalato” all’universo vitivinicolo italiano alcune norme di rilevante importanza. Infatti, nell’ambito delle previsioni destinate al comparto primario, si segnalano alcuni commi dell’articolo 1 dedicati, in maniera specifica, all’enoturismo, per la prima volta definito e previsto in maniera puntuale da norme di legge. Si ricorda che l’enoturismo rappresenta un fenomeno in continua ascesa lungo tutta la penisola, facendo registrare, soprattutto negli ultimi anni, trend di crescita di sicuro interesse.

Nello specifico, è il comma numero 502 che fornisce la definizione di enoturismo, così recitando: “Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”. Una definizione piuttosto ampia e dettagliata che riconosce le molteplici attività gestite dalle migliaia di aziende sparse sul territorio. Il successivo comma 503 si occupa di fiscalità, sottolineando che “Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” e precisando che “Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006”. Considerato il rinvio legislativo, si ricorda che il regime fiscale richiamato è quello applicabile alle attività agrituristiche.

Le norme appena analizzate rappresentano un punto di partenza in quanto, adesso, si attendono i provvedimenti attuativi. Ed infatti, in tale direzione, il comma 504 sancisce che “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica”. Mentre dal punto di vista prettamente “burocratico”, il successivo comma 505 prescrive che “L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504”.

Come anticipato, l’intera filiera non poteva che commentare positivamente la novella legislativa. E così, il presidente dell’Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto Abbona, ha evidenziato come sia stato ottenuto il riconoscimento giuridico e normativo di un’attività strategica della vitivinicoltura italiana che ha dato e continuerà a dare grandi opportunità ai produttori e per lo sviluppo socio-economico dei territori” mentre per il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo PietrasantaChe l’enoturismo sia un complesso di attività riconosciuto dalla legge italiana è un grande passo, il coronamento di 25 anni di attività del nostro Movimento, e di questo dobbiamo ringraziare in primis il senatore Stefàno che ha investito tempo e lavoro, e che ci ha ascoltato, così come ha fatto il Mipaaf nella definizione di alcuni aspetti della norma”; e ancora, il presidente di Città del vino, Floriano Zambon, ha affermato: “Siamo soddisfatti per la nascita di una normativa che presenta molti pregi e che l’associazione ha sostenuto. L’enoturismo, come patrimonio territoriale, qualità del servizio e accessibilità, permette infatti al comparto di coltivare una visione ampia e condivisa in termini economici, di occupazione, di capacità di restituire un’immagine positiva dei nostri territori”.

di Antonio Longo