I contenuti del contratto di rete agricolo

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Secondo il dettato normativo, il contratto di rete deve essere stipulato da “più imprenditori”. La disciplina di settore individua, pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile,  i soggetti giuridici che possono dar vita ad un accordo di rete, con le consequenziali implicazioni. Dal punto di vista formale, la normativa prevede diverse possibili scelte per giungere alla stipula del contratto. I contraenti possono, infatti, optare per la redazione per atto pubblico, quindi con il necessario intervento di un notaio; oppure per scrittura privata autenticata, sempre con l’intervento di un notaio ma che, in questo caso, non redige l’atto ma si limita ad autenticare le firme degli imprenditori partecipanti; o ancora, per atto sottoscritto con firma elettronica o tramite altra tipologia di firma avanzata, autentica da notaio o da altro pubblico ufficiale, in base al disposto del Codice dell’Amministrazione Digitale; infine, per atto redatto secondo i canoni del formato standardizzato previsto dal Ministero della Giustizia, sottoscritto con firma digitale. Nel caso particolare del comparto agricolo, il contratto di rete può essere sottoscritto anche in modalità digitale con l’assistenza di organizzazioni professionali agricole che hanno partecipato alla materiale Redazione dell’accordo.

Il contratto di rete, che dopo la stipula va registrato presso l’Agenzia delle Entrate, deve prevedere un contenuto obbligatorio. In particolare, vanno individuate, chiaramente, le imprese partecipanti. Inoltre, devono essere individuati gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti e i criteri da utilizzare per la “misurazione” circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’oggetto del contratto va indicato in maniera espressa e, nello specifico, consiste nella chiara individuazione del programma di rete, con la dettagliata descrizione dei diritti e degli obblighi in capo a ciascun partecipante. Il contratto deve anche contenere durata, modalità di adesione di altri eventuali imprenditori interessati a partecipare, la disciplina da seguire per adottare le decisioni da parte degli aderenti.

Altre clausole eventuali, alcune delle quali diventano obbligatorie in base alla forma di contratto di rete prescelta, possono essere inserite nel testo del contratto.  E così, vanno indicati i riferimenti dell’organo comune individuato e le caratteristiche del fondo patrimoniale, inoltre la denominazione della rete, la sede della stessa, i criteri per valutare i contributi iniziali e quelli successivi versati da ogni partecipante, le cause che possono portare al recesso anticipato da parte degli aderenti, le maggioranze richieste per apportare eventuali modifiche al programma di rete.

Di Antonio Longo