Gli incentivi per l’assunzione

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Nell’ambito dei provvedimenti normativi recentemente adottati in Italia con la finalità di rilanciare i livelli occupazionali, l’Inps ha fornito con la circolare n. 81 dello scorso 27 giugno, avente ad oggetto “DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro agricoli” le “istruzioni per l’uso” per le aziende agricole che intendano accedere alla nuova misura incentivante. Facendo seguito alla circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, con cui sono state delineate le disposizioni operative generali per le aziende non agricole, con il nuovo provvedimento l’istituto nazionale di previdenza illustra le specifiche modalità cui le aziende agricole dovranno attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione.

Per accedere al contributo i datori di lavoro sono chiamati a trasmettere, alla sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità, utilizzando il format allegato alla circolare. Per procedere con la citata attività, dovranno avvalersi dell’apposita funzionalità, denominata “Incentivo ASpI”, presente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole, sezione Comunicazione on line. Inoltre, sempre tramite tale funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio.

In caso di esito favorevole dell’istanza, nell’apposito campo “Note Comunicazione” sarà comunicato il piano di fruizione del beneficio con l’indicazione del numero delle quote d’incentivo mensili spettanti ed il relativo importo. Per poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro dovrà, per un dato mese e per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare: nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore “A2”; nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante come indicato nel piano di fruizione; nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con precedente dichiarazione DMAG, per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore “A2”; nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante come indicato nel piano di fruizione.  Da evidenziare che la denuncia Dmag contenente l’agevolazione sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.

Articolo di Antonio Longo