Gli immobili rurali da dichiarare al catasto fabbricati

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Ultima chiamata per i titolari di diritti reali su immobili rurali che risultino ancora censiti nel Catasto terreni. Nei giorni scorsi, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, e’ stato pubblicato l’elenco dei  fabbricati  rurali  censiti  nel  Catasto  terreni, tipologie di immobili oggetto dall’obbligo di dichiarazione, invece, al Catasto fabbricati. Tale adempimento andava effettuato entro il termine del 30  novembre  2012.

Per i proprietari che non abbiano proceduto entro la scadenza fissata, sussiste ancora la possibilità di attivarsi con la presentazione della dichiarazione di aggiornamento,  utilizzando l’istituto  del  ravvedimento operoso. E’ importante sottolineare che nel caso in cui dovesse persistere il mancato aggiornamento, gli  Uffici  provinciali – Territorio  dell’Agenzia  delle  Entrate procederanno con le attivita’ di accertamento,  in  via  sostitutiva  del  soggetto  inadempiente,  con  oneri  a carico dello stesso ed applicando, inoltre, le sanzioni previste dalla legge.

Secondo i dettami della legge 214 del 2011 (cosiddetta “Salva  Italia”), che ha sancito   l’obbligo per i  proprietari  di  fabbricati  rurali, questi ultimi riceveranno specifica   comunicazione  da  parte dell’Agenzia con la quale saranno “invitati” a  regolarizzare  spontaneamente  la  situazione  catastale dell’immobile,  beneficiando  delle sanzioni  ridotte. Infatti, sulla scorta delle modifiche  introdotte  dalla  Legge di  Stabilità edizione 2015,  se  il  cittadino  provvede  autonomamente  all’iscrizione  in catasto può  beneficiare  dell’istituto  del  ravvedimento  operoso,  con  un  notevole risparmio  sulle  sanzioni  che,  a  titolo  esemplificativo,  si  riducono  da  un  importo compreso tra  € 1.032  e  €  8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). Dal punto di vista operativo, il  proprietario,  avvalendosi  di  un  professionista  tecnico  abilitato,  dovrà presentare  agli  uffici  dell’Agenzia  l’atto  di  aggiornamento  cartografico  (Pregeo)  e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

L’Agenzia individua, inoltre, i fabbricati esclusi dall’obbligo di accatastamento, ossia i   manufatti con superficie coperta inferiore ad otto metri quadrati, le serre adibite alla  coltivazione e  alla  protezione  delle piante sul suolo naturale, le vasche  per l’acquacoltura  o di accumulo per l’irrigazione dei terreni, i manufatti isolati privi di copertura, le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria  inferiore a 150 metri  cubi, i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; ed ancora, i fabbricati  in corso di  costruzione o di definizione, i fabbricati  che presentano  un accentuato livello di degrado (collabenti).

Per maggiore chiarezza e comodita’ per i proprietari, l’elenco  dei  fabbricati  rurali oggetto dell’adempimento in questione è, come detto, disponibile sul sito  www.agenziaentrate.gov.it  ed  è raggiungibile  seguendo il seguente percorso:  Cosa  devi  fare  >  Aggiornare  dati  catastali  e ipotecari > Fabbricati rurali.

di Antonio Longo