Dal produttore (direttamente) al consumatore

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Accorciare la filiera, per evitare di alimentare fattori speculativi che creano svantaggi soprattutto a carico dei produttori. Negli ultimi decenni si è sempre più ampliato il novero di opportunità a favore dei produttori che, agevolati dalla previsioni normative di settore, hanno potuto proporre i loro prodotti senza dover fare ricorso ad intermediari di diversa specie e natura. Dai farmers markets alla vendita effettuata direttamente presso i locali dell’azienda: sono soltanto due esempi tipici del nuovo trend. L’ordinamento giuridico italiano ha disciplinato la materia con diversi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. Analizziamoli in dettaglio.

Snodo fondamentale è rappresentato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 2001 con cui il legislatore nazionale ha liberalizzato l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, tanto singoli quanto associati, con l’obiettivo di “chiudere” il ciclo produttivo. Diverse le tipologie di vendita che si possono concretamente verificare: vendita itinerante, vendita su aree pubbliche all’interno di apposite aree di posteggio, vendita in aree pubbliche o locali aperti al pubblico. Il decreto, peraltro, prevede espressamente la possibilità di effettuare la vendita tramite gli strumenti del commercio elettronico, sfruttando pertanto le nuove tecnologie informatiche. Fondamentale la previsione secondo cui, letteralmente si fa riferimento ai “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”, consentendo, pertanto, la vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione o dalla trasformazione delle materie prime, al limite provenienti anche da altre aziende purchè in via non principale.

Altro passaggio importante è costituito dal contenuto dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 con cui si amplia la categoria di coloro che possono vendere direttamente prodotti agricoli, includendo anche enti ed associazioni senza scopo di lucro: si pensi, solo per citare un esempio, alle associazioni di volontariato che propongono la vendita di prodotti agricoli per destinare i fondi raccolti ad attività meritevoli dal punto di vista sociale o culturale.

Recentemente, a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 69 del 2013 (il noto “decreto del fare), convertito dalla legge n. 98 del 2013, sono state introdotte alcune semplificazioni per agevolare la vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli. In particolare, il provvedimento consente il consumo di prodotti utilizzando direttamente i locali aziendali che, naturalmente, devono possedere le prescritte condizioni igienico – sanitarie e senza servizio al tavolo (si pensi alle tipiche attività di degustazione).

Inoltre, ulteriori novità riguardano i profili prettamente burocratici: per la vendita all’interno dell’azienda non necessità alcuna comunicazione di inizio attività, per la vendita itinerante e per la vendita all’interno di locali che non si trovino nella disponibilità dell’imprenditore agricolo serve la comunicazione preventiva al comune, per la vendita in occasione di eventi e manifestazioni come sagre, fiere e simili non è prescritta alcuna comunicazione, infine per la vendita on line, tramite internet, è previsto l’invio di apposita comunicazione al comune ove ha sede l’azienda.

Articolo di Antonio Longo